Pagina a cura di Daniele Cirioli  

 

Copertura Inail a 360 gradi per i lavoratori in missioni o trasferte. In questi casi, infatti, i lavoratori sono coperti per tutti gli eventi infortunistici, dal momento in cui lasciano la dimora abituale fino a quello del rientro in essa, compresi gli incidenti nel tragitto per andare in albergo e quelli accaduti nella stanza d’albergo.

Peraltro, in questi casi l’evento sarà trattato come ordinario infortunio, ossia come fosse capitato in attualità di lavoro, e non come un infortunio in itinere.

 

L’infortunio sul lavoro. L’assicurazione obbligatoria Inail (il cui onere è ad esclusivo carico del datore di lavoro) copre ogni incidente capitato al lavoratore per «causa violenta in occasione di lavoro» dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo. Come detto due sono gli elementi caratterizzanti vale a dire: 1) la causa violenta e 2) l’occasione di lavoro.

 

La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

 

L’occasione di lavoro, che non deve essere confusa con le più comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni tipo «sul posto di lavoro» o «durante l’orario di lavoro» è un concetto che comprende in sé tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno, ad esempio, possono essere: gli elementi dell’apparato produttivo; le situazioni e fattori propri del lavoratore; le situazioni ricollegabili all’attività lavorativa. Pertanto, non è sufficiente che l’evento avvenga durante il lavoro, ma che si verifichi «per» il lavoro (a causa del), così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Indennizzo anche se c’è colpa del lavoratore. Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti a un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso. Sono invece tutelati gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative. Restano esclusi dall’indennizzo invece tutti quegli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

 

L’infortunio in itinere. L’Inail tutela i lavoratori anche nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. È il cosiddetto «infortunio in itinere» che può verificarsi inoltre anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

Ad esempio eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni: interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; interruzioni/deviazioni «necessitate», ossia dovute a causa di forza maggiore (esempio: un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (esempio: soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale) oppure, infine, in caso di brevi soste che non alterino le condizioni di rischio. Alla stessa maniera, anche l’utilizzo della propria automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni. Per esempio è tale in caso di mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative; se il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro; se i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe; se i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato; se la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

 

Missioni e trasferte. Un altro caso speciale di esonero addirittura della disciplina degli infortuni in itinere è quello delle missioni e trasferte. Nella recente circolare n. 52/2013 l’Inail ha fatto il punto della situazione e ha dettato quadro aggiornato delle regole (sia per gli infortuni in itinere che per quelli in missione e/o in trasferta) traendo lo spunto da alcuni quesiti. L’Inail, innanzitutto, ha ribadito che la tutela degli infortuni in itinere opera per gli eventi che si verificano durante il normale percorso di andata e di ritorno dal luogo di abitazione a quello del lavoro, nei limiti in cui il lavoratore non aggravi, per particolari motivi o esigenze personali, i rischi della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.

Relativamente agli infortuni occorsi durante le missioni o trasferte l’Inail pone alla base delle considerazioni la differenza che c’è nello spostamento del lavoratore, tra lavoro abituale (infortunio in itinere) e lavoro in missione o trasferta. Nel primo caso i rischi dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari; per cui il percorso non è determinato esclusivamente da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro. Diverso è il caso della missione o della trasferta poiché, in tali situazioni, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione o trasferta, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che il solo fatto che il lavoratore si trovi in missione o trasferta vale, di per sé, a connotare differentemente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa: tutto ciò che accade in questo tragitto va considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e connessa alla stessa funzionalmente; e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino alla sua conclusione (in altre parole non si tratterà di infortunio in itinere, ma di infortunio in attualità di lavoro). In tali casi ci sono due uniche cause di esclusione dell’indennizzabilità:

1) quando l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;

2) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte

 

Infortuni in albergo. Per le stesse ragioni appena considerate a proposito delle missioni e trasferte, l’Inail ritiene che anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti del lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta l’attività lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere; e lo stesso anche per quelli occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.

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