Non ha rilievo stabilire il grado di difficoltà tecnica dell’operazione ed il conseguente grado di perizia professionale richiesto per eseguirla allorchè sia stata affermata la correttezza sia della diagnosi sia dell’intervento terapeutico, riconducendo l’evento lesivo ad una reazione individuale del paziente del tutto anomala, non prevedibile e dunque non attribuibile ad un comportamento colposo e all’azione posta in essere dai sanitari.

Cassazione civile  sez. III, 15 novembre 2013, n. 25764