Quella di «sommare» i diversi periodi contributivi al fine di maturare una pensione è un’esigenza da sempre avvertita dai lavoratori. Infatti nella vita di ciascun lavoratore, pubblico o privato, dipendente, autonomo, o professionista che sia il più delle volte capita di aver cambiato mestiere e funzione e quindi avere diversi periodi assicurativi in diverse gestioni. Al momento della pensione si presenta il problema di come verranno calcolati i diversi spezzoni contributivi. In alcuni casi, e per un certo periodo di tempo, è stata prevista la c.d. ricongiunzione, talvolta gratuita (dipendenti, per esempio) e in altri casi a pagamento (lavoratori autonomi). Ad esempio un lavoratore che per un certo periodo pagava i contributi all’Inps come impiegato, divenuto giornalista veniva iscritto automaticamente all’Inpgi. Volendo questi far confluire i contributi Inps al nuovo ente di previdenza e ottenere una unica pensione come giornalista, avrebbe dovuto pagare parecchi soldi perché il trattamento pensionistico riservato ai giornalisti era più ricco. Lo stesso succedeva nell’ambito dello stesso Inps, se ad esempio un lavoratore aveva contributi come autonomo e dipendente e intendeva far confluire i contributi di lavoro autonomo tra quelli di lavoro dipendente. Per queste ragioni finiva, addirittura, che periodi brevi andavano persi.

Vediamo come la materia si è evoluta nel tempo fino ai nostri giorni.

Una legge del 1958 (la n. 322) ha consentito agli iscritti a tutte le casse per i dipendenti pubblici (erano cinque: Ctps, Cpdel, Cpug, Cpi, Cps) di trasferire i loro contributi all’Inps presso il Fpld (fondo pensione lavoratori dipendenti) qualora avessero perso il lavoro senza maturare il diritto alla pensione. Ciò per scongiurare che, oltre al lavoro, il lavoratore potesse finire per perdere anche quei contributi utili alla pensione, qualora si fosse rioccupato nel settore privato. Questa opportunità si chiama(va) «costituzione della posizione contributiva» è stata abrogata dal 31 luglio 2010 e resuscitata, per alcuni lavoratori, dal 1° gennaio 2013.

Nel 1979 un’altra legge (la n. 29) ha consentito, a domanda degli interessati, di unificare (di «ricongiungere») i contributi versati in diverse gestioni (Inps, Inpdap, Cpi, Cps, Cpdel, Cpug ecc.) presso un’unica gestione allo scopo di ottenere un’unica pensione. Per esempio con tale opportunità l’impiegato comunale (iscritto a Cpdel) che successivamente si sia occupato in un’industria privata (con iscrizione all’Inps) ha potuto trasferire (ricongiungere) all’Inps i contributi che aveva versato a Cpdel così da maturare il diritto e ottenere dall’Inps la liquidazione di un’unica pensione. Questa facoltà, che si chiama «ricongiunzione», era gratuita per i lavoratori dipendenti e a pagamento (ossia onerosa) per quelli autonomi che dovevano versare il 50% del costo dell’operazione; altri lavoratori, cioè quelli a progetto, le co.co.pro., le partite Iva, in genere gli iscritti alla gestione separata Inps, non ne hanno mai goduto. Questa opportunità dal 31 luglio 2010 è divenuta onerosa per tutti i lavoratori, sia per i dipendenti che per gli autonomi.

Nel 1990 un’altra legge (la n. 45) ha disciplinato una simile facoltà di unificazione dei contributi (la ricongiunzione) a favore dei liberi professionisti iscritti alle relative casse private e privatizzate. La facoltà è onerosa, dovendo i professionisti pagare il 100% del costo dell’operazione.

Nel 2006 stavolta un decreto legislativo (dlgs n. 42) ha consentito a tutti i lavoratori, di qualunque cassa/ente previdenziale o settore di appartenenza (Inps, Inpdap, casse professionali ecc.), di poter cumulare i diversi contributi versati in diverse casse al fine di maturare il diritto e ottenere un’unica pensione. Questa facoltà si chiama «totalizzazione», è gratuita, e ha la particolarità di calcolare la pensione esclusivamente con la regola contributiva, anche laddove il richiedente vanti periodi di lavoro che darebbero diritto al calcolo della pensione con la regola retributiva.