Le aziende possono recuperare le quote di Tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà assistito dalla Cigs (l. 863/84). Questo il contenuto del messaggio n. 18092 dell’8 novembre 2013 diramato dall’Inps.

Nella circolare n.17/2013 Fondazione Studi analizza le problematiche legate all’operatività dei recuperi da parte delle aziende fornendo le risposte alle domande più ricorrenti

In tema di cassa integrazione il legislatore (art. 2, comma 2, L. 464/72) ha disposto che il Tfr maturato in tali periodi sia posto, per la quota parte riferita all’evento di cassa, a carico della gestione Inps, ma solo nel caso in cui il relativo rapporto di lavoro si interrompa durante o alla fine del periodo di integrazione salariale.

Sull’argomento si era tornati, con messaggio Inps n. 9468 del 28 aprile 2009, al fine di dare istruzioni di coordinamento alla luce dell’introduzione degli obblighi di scelta di destinazione del Tfr (dal 1/01/2007).

In quella occasione l’istituto previdenziale aveva avuto modo di precisare che, ai sensi dell’art. 2120, durante i periodi di cassa il trattamento di fine rapporto continua a maturare per intero, dovendo pertanto attribuire all’imponibile del Tfr anche la quota di retribuzione persa a causa dell’evento sopravvenuto, come se il lavoratore avesse continuato normalmente a prestare la propria attività lavorativa.

Questo sta pertanto a significare che il Tfr destinato a previdenza complementare per scelta del lavoratore o per silenzio assenso, oppure da destinare al fondo di Tesoreria (per le aziende con almeno 50 addetti) in caso di mantenimento in azienda, deve essere quantificato in maniera «piena» senza tenere conto del fatto che una parte di questo stesso Tfr potrebbe essere posto a carico della gestione Cigs.

Queste indicazioni, precisava l’Inps, erano valide esclusivamente per i casi di cassa integrazione e non anche per i contratti di solidarietà in riferimento ai quali si riservava di effettuare ulteriori approfondimenti congiuntamente al ministero del lavoro.

Compiute le opportune riflessioni, l’Inps ha sciolto le ultime riserve e ha emanato il messaggio 18092 dell’8 novembre 2013. La posizione espressa dall’istituto è nel senso di consentire alle imprese utilizzatrici dei contratti di solidarietà di recuperare immediatamente (e non alla cessazione del rapporto di lavoro), l’ammontare del Tfr maturato in costanza di riduzione oraria. Il convincimento deriva dal fatto che nei casi dei contratti di solidarietà non è richiesta la cessazione del rapporto al termine del periodo di intervento straordinario, e quindi si potrebbe ben verificare che la conclusione del rapporto di lavoro possa avvenire anche a distanza di diversi anni dalla conclusione del contratto stesso (come peraltro già affermato nel punto 5 della circolare Inps n. 212/1994, da ritenersi superato). Partendo da questa diversità pertanto le aziende potranno porre a conguaglio l’importo del Tfr maturato durante il Cds riferito alla retribuzione persa:

– Alla conclusione del periodo di vigenza del contratto di solidarietà;

– Entro l’anno solare di conclusione del contratto di solidarietà;

Resta in ogni caso confermato che durante i periodi di Cds, il datore di lavoro è sempre tenuto al versamento delle quote di Tfr al fondo Tesoreria oppure ai fondi di previdenza complementare.

Ai fini del materiale recupero dovrà essere indicato il codice causale «L042» all’interno dell’elemento «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi» di «AltreACredito» del flusso Uniemens.

Nei casi di dipendenti cessati prima del 1/01/2010 dovrà essere utilizzata la procedura di regolarizzazione contributiva. All’indomani dell’emanazione del messaggio sono sorti diversi dubbi applicativi, ai quali si forniscono le seguenti osservazioni:

1. DOMANDA: Il recupero del Tfr durante i periodi di Cds è possibile anche da parte delle aziende che non sono tenute al versamento del Tfr al fondo tesoreria?

RISPOSTA: La previsione contenuta nell’articolo 1, c. 5 della legge 863/84 postula l’operatività del Cds difensivo previsto dal medesimo articolo che, come noto, riguarda le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs; la previsione, quindi, non può essere circoscritta ai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006.

2. D. Il recupero può essere effettuato anche nel caso di versamento del Tfr a previdenza complementare?

R. La disposizione riguarda le quote di accantonamento di Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Le stesse, quindi, seguiranno la sorte di destinazione del Tfr prevista dal dlgs 252/2005

3. D. Cosa si intende per «anno solare»?

R. Si fa riferimento al periodo 1° gennaio-31 dicembre di conclusione del Cds. Nel caso di un Cds che termina il periodo di validità al 15 settembre 2014, il recupero può avvenire entro il 31 dicembre 2014

4. D. Un’azienda che ha terminato il Cds in anni precedenti può procedere al recupero della quota di Tfr di competenza della Cigs?

R. Si, con una delle denunce successive all’emanazione del messaggio 18092. Il termine dell’anno solare è da intendersi non perentorio e applicabile a regime.