In materia di danni da circolazione stradale, l’onere probatorio del concorso colposo del danneggiato, ai fini della riduzione del risarcimento di cui all’art. 1227, comma 1 c.c., incombe sulla compagnia convenuta, che ha sostenuto detto concorso di colpa. 

Tribunale Rovereto, sentenza del 01/10/2013