DI DANIELE CIRIOLI Pensione subito e capitale in un secondo momento. O viceversa. Il lavoratore, infatti, può richiedere in momenti diversi l’erogazione delle prestazioni al proprio fondo pensione, qualora opti per avere la liquidazione sia in rendita che in capitale. Lo precisa la Covip in risposta a un apposito quesito in materia di erogazione delle prestazioni pensionistiche integrative. Le prestazioni dei fondi pensione. In base alla nuova disciplina della previdenza integrativa (dlgs n. 252/2805), il lavoratore ha facoltà di chiedere al proprio fondo pensione l’erogazione delle prestazioni sotto due specie: in forma di capitale e/o in forma di rendita. Nel caso di richiesta di entrambe i tipi di prestazioni, la richiesta di prestazione sotto forma di capitale è possibile fi no al massimo del 50% del montante dei contributi accumulato; la restante parte, invece, deve essere erogata necessariamente sotto forma di rendita. I soggetti cosiddetti «vecchi iscritti» (quelli, cioè, che al 15 novembre 1992 erano già iscritti a un fondo pensione), sono titolari di una serie di prerogative tra cui quella di optare per la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica sotto forma di capitale. La questione. I chiarimenti sono arrivati in risposta alla richiesta di parere circa la possibilità per un lavoratore «vecchio iscritto» di chiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita per una quota soltanto, mantenendo la restante quota presso il fondo pensione con riserva di richiedere successivamente, qualora la rendita predetta o la pensione pubblica non dovessero risultare più sufficienti, una nuova rendita ovvero la liquidazione totale della rimanente prestazione spettante sotto forma di capitale. I chiarimenti. In assenza di esplicite indicazioni normative in materia, la Covip ritiene in via generale ammissibile che, a seguito di opzione per l’erogazione della prestazione in rendita e/o in capitale, solo una parte di essa (o quella in rendita o quella in capitale) sia immediatamente percepita e che la restante parte possa essere mantenuta presso il fondo pensione, dando vita alla relativa quota di prestazione in un momento successivo e su richiesta del lavoratore. Tuttavia, aggiunge la Covip, occorre evitare un eccessivo frazionamento della prestazione; pertanto, la rimanente parte di prestazione non potrà poi formare oggetto, a sua volta, di richieste di prestazioni successive. In altre parole, la scelta tra la rendita e il capitale deve essere effettuata in sede di accesso al pensionamento presso il fondo, restando nella facoltà del lavoratore unicamente la decisione in ordine al momento in cui chiedere l’erogazione della parte di prestazione non immediatamente fruita. © Riproduzione riservata