DI NORBERTO VILLA

Sterilizzata la responsabilità solidale nei contratti di appalto e subappalto: al committente basterà autocertifi care che i subappaltatori e fornitori sono in regola con il pagamento di tasse e contributi e ciò eviterà la responsabilità solidale. Non solo. Anche le società di revisione potranno attestare la regolarità della posizione dell’appaltatore (o subappaltatore). Via libera alla preventiva escussione del patrimonio del responsabile delle irregolarità e ampliamento dell’esclusione dalle nuove regole ai contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici. Questo il contenuto di un emendamento messo a punto dai relatori Simona Vicari (Pdl) e Filippo Bubbico (Pd) al dl crescita 2.0 (179/2012) in commissione industria al Senato, che sarà votato la settimana prossima e che prevede l’entrata in vigore delle modifi che dal 1° gennaio 2013. L’autocertifi cazione L’emendamento introduce nel testo di legge quanto già in parte ammesso in via amministrativa dalla circolare 40 dell’agenzia delle entrate. Si prevede infatti il venir meno della responsabilità solidale, e anche, ai sensi dell’ultima parte del comma 28-bis, della responsabilità sanzionatoria prevista per il committente, qualora sia possibile dimostrare il regolare versamento di ritenute e Iva anche attraverso il rilascio da parte dal responsabile dell’adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio «attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell’ambito dell’appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente Iva dovuta sulle stesse». Oltre a ciò l’emendamento collega i medesimi effetti anche alla documentazione rilasciata da una società di revisione. L’aver previsto per legge ciò che fi no ad oggi lo era solo in forza di una presa di posizione della prassi è positivo, ma visto che si interveniva valeva la pena eliminare i dubbi che rendono anche questo punto non del tutto chiaro. In base alla norma l’autocertificazione deve attestare «la correttezza dei versamenti» ma nulla dice nel caso in cui tali versamenti non siano stati effettuati non in forza di un comportamento irregolare ma solo in quanto non dovuti. Gli esempi sono quelli in cui i termini di versamento dell’Iva o delle ritenute sono successivi a quello del pagamento, o anche quello in cui a fronte delle fatture emesse non vi è Iva da versare in quanto il periodo si chiude con un credito d’imposta. La locuzione che poteva coprire tale situazioni sarebbe stata quella che richiamava la necessità di attestare i versamenti qualora dovuti e in caso contrario la regolarità del comportamento tenuto fi no a quel momento. Nonostante nemmeno l’emendamento abbia messo in chiaro tali situazioni, l’unica tesi possibile è che in mancanza di un obbligo di versamento (si pensi alla chiusura a credito della liquidazione Iva) devi ritenersi suffi ciente ai fi ni dell’esonero dalla responsabilità solidale o sanzionatoria un autocertificazione che attesti la regolarità del comportamento. La preventiva escussione L’emendamento introduce nel caso di responsabilità solidale dell’appaltatore la possibilità di eccepire la preventiva escussione. Anche questo è un segnale positivo che non eviterà problemi nella pratica. Se stessa è da intendere come la possibilità per il responsabile solidale semplicemente di eccepire la necessità di una preventiva escussione prima di dover rispondere allora la previsione potrebbe cogliere nel segno. Ma se invece il responsabile solidale potrà eccepire la preventiva escussione dovendo anche indicare i beni del patrimonio del debitore sui quali l’amministrazione potrà soddisfarsi, allora è lecito avanzare dubbi sul fatto che anche ciò rappresenti una reale forma di tutela. Da accogliere positivamente e senza dubbi è invece la previsione che porta a eliminare il termine « fornitura» dal comma 28-ter, che in prec e d e n z a r e n d e v a l ’ a m b i t o oggettivo di applicazione incerto (nel comma 28 si faceva riferimento ai contratti di appalto di opere e servizi mentre nel successivo a quelli di appalto di opere, forniture e servizi. I contratti pubblici Ultima modifi ca introdotta riguarda l’estensione dell’esclusione della normativa non più solo alle stazioni appaltanti ma anche agli «enti aggiudicatori» da intendere come le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti. © Riproduzione riservata