Dai consulenti del lavoro ai medici, ecco cosa cambia professione per professione

Pagina a cura DI IGNAZIO MARINO

Le riforme più incisive sono quelle che riguardano consulenti del lavoro, architetti e ingegneri. Le rispettive casse (Enpacl e Inarcassa) hanno deciso infatti di passare al metodo contributivo e quindi di erogare, a decorrere dal primo gennaio e per le annualità successive, pensioni calibrate sui reali versamenti contributivi effettuati dagli iscritti. Il nuovo sistema per i consulenti debutterà il 1° gennaio con un contributo soggettivo obbligatorio correlato al reddito professionale, attraverso l’applicazione dell’aliquota del 12%. È prevista una misura minima e una massima di reddito, rivalutate annualmente, su cui calcolare il contributo soggettivo (per l’anno 2013 il reddito minimo è di € 17.000 = il contributo soggettivo è di € 2.040 – il reddito massimo è di € 95.000 = il contributo soggettivo è € 11.400). La contribuzione ordinaria sarà affiancata da una integrativa (pagata dal cliente) ugualmente obbligatoria e determinata nella percentuale del 4% sul volume d’affari Iva (contro l’attuale 2%), ferma una misura minima. Il requisito di accesso anagrafico al pensionamento per vecchiaia è stato elevato, gradualmente, a 70 anni per uomini e donne e il requisito contributivo ridotto a 5 annualità. Passando agli architetti e agli ingegneri, dal lato della contribuzione, la logica è stata di non appesantire il prelievo contributivo, già aumentato con la riforma 2008, ad esclusione degli «adeguamenti » dei contributi minimi soggettivi e integrativi (in linea con i più bassi delle altre Casse). L’aliquota del contributo soggettivo rimane invariata al 14,5% e viene applicata fino al tetto (previsto in aumento a 120 mila euro nel 2013, con contestuale abolizione del 3% sopra il tetto). Idem per quella integrativa (al 4%). Dal lato delle prestazioni, la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione contributiva sono state sostituite dalla «pensione di vecchiaia unificata ». I requisiti per l’ordinaria età pensionabile sono elevati gradualmente (da 65 a 66 anni e successivo adeguamento all’evoluzione della speranza di vita media, con contestuale aumento dell’anzianità minima da 30 a 35 anni); è prevista, tuttavia, una flessibilità in uscita garantita dalla possibilità di anticipare (da 63 anni) e posticipare (a 70 anni) il pensionamento (con l’importo della pensione funzione crescente dell’età di pensionamento). In linea con quanto disposto dal dl 201/2011, è stato introdotto, per un biennio, un contributo di solidarietà a carico dei pensionati (solo sulla quota di pensione retributiva e con esclusione delle pensioni di inabilità, invalidità, indirette e di reversibilità). Chi resta al retributivo Essendo l’obiettivo della riforma Monti Fornero quello di ottenere dalle Casse autonome dei professionisti una sostenibilità a 50 anni, i due enti di riferimento degli avvocati e dei veterinari (Cassa forense ed Enpav) hanno preferito restare nel perimetro del metodo di calcolo (più generoso) retributivo, seppur con forti correttivi. Dunque, per gli avvocati il calcolo della pensione sarà fatto sulla base di tutti i redditi dichiarati nell’intera vita professionale con aliquota di rendimento unica, all’1,40%, adeguata ogni tre anni alle mutate previsioni di sopravvivenza della categoria. Sul fronte del contributo soggettivo scatterà l’aumento al 14% dell’aliquota dal 2013, con ulteriori aumenti al 14,5% (dal 2017) e al 15% (dal 2021). Confermato l’integrativo al 4%. Il contributo di solidarietà del 7% a carico dei pensionati che proseguono nell’esercizio della professione salirà al 7,25% dal 2017 e 7,50% dal 2021. Passando ai veterinari, dal 2016 si considereranno crescenti di un anno i redditi rilevanti per il calcolo della media dei redditi ai fini pensionistici, fino ad arrivare ai migliori 35 anni nel 2025. Al 2013, invece, è stata anticipata l’applicazione dei coefficienti di neutralizzazione sulle pensioni anticipate, previsti per l’anno 2017. A decorrere dall’anno 2014, invece, sarà innalzata a 62 anni l’età anagrafica minima per il pensionamento di vecchiaia anticipato, in linea con il sistema pensionistico generale e con l’allungamento dell’aspettativa di vita. Incremento graduale di mezzo punto percentuale all’anno, della percentuale del contributo soggettivo fino al 22% che sarà raggiunto nell’anno 2033. Il contributo integrativo arriverà al 3% nell’anno 2027 e al 4% nell’anno 2030. Chi rivede le aliquote Per notai e ragionieri le aliquote soggettive si fanno più salate. Nel primo caso, si è già passati nel 2012 dal 33 al 40% sul repertorio. Mentre nel secondo caso l’aliquota soggettiva dovrebbe salire dall’8 al 10% dal 2013 fino al raggiungimento del 15% nel 2018. Il ministero, al contrario delle altre casse, non ha ancora dato il via libera alla Cnpr perché quest’ultima ha presentato la riforma con qualche giorno di ritardo. Passando ai requisiti per il pensionamento, sempre per i ragionieri, l’assegno di vecchiaia, a regime, si conseguirà con almeno 68 anni di età ed almeno 40 anni di effettiva contribuzione. I notai per andare in pensione, invece, dovranno cumulare 75 anni di età e 20 anni di contributi oppure 67 anni di età e 30 di contributi. Mix di interventi anche per i geometri. L’aliquota soggettiva passerà dall’11,5% del 2013 al 15% nel 2017. L’integrativa salirà dal 4 al 5% a partire dal 2015. L’età pensionabile salirà (6 mesi in più ogni anno dal 2014 al 2019) per arrivare a 70 anni. Passerà da 65 ai 67 anni l’accesso al trattamento di vecchiaia con calcolo misto (retributivo/ contributivo) Chi alza l’età pensionabile Per medici e farmacisti la pensione, almeno per il momento, sarà solo una questione di età. Nel primo caso, per i suoi fondi maggiori l’ente di previdenza calcolerà le pensioni con il «metodo contributivo indiretto Enpam» che considera quale periodo di riferimento per il computo l’intera vita lavorativa. È previsto l’innalzamento dell’età per la pensione di vecchiaia da 65 a 68 anni (dal 2018). Per i farmacisti i 68 anni scatteranno già dal primo gennaio, con successivo incremento in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita e innalzamento dei requisiti assicurativi della pensione di anzianità (di cui, peraltro, si prevede l’abrogazione nel 2016). © Riproduzione riservata