Pagina a cura DI DANIELE CIRIOLI

Pensione sempre più lontana. Tre mesi almeno, per tutti, dal prossimo Capodanno. È l’effetto della cosiddetta «speranza di vita» che il prossimo 1° gennaio verrà ufficializzata per la prima volta, e porta con sé l’adeguamento dei requisiti di tutte le pensioni (dm 6 dicembre 2011). La speranza di vita è un particolare automatismo che prevede l’aggiornamento continuo dei requisiti di pensionamento. In pratica, con essa si fa dipendere l’accesso alla pensione dalla probabilità di vita e di morte (questa è la speranza di vita), misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora: se la probabilità cresce (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), anche l’età di pensionamento si allontana della stessa misura; se decresce tutto resta stabile (non c’è diminuzione). Vediamo i nuovi requisiti operativi dal prossimo anno, in sintesi indicati in tabella, tenendo presente che, per effetto della riforma Fornero a partire da quest’anno sono scomparse le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità che sono state sostituite da due sole prestazioni: la «pensione di vecchiaia» e la «pensione anticipata». La (nuova) pensione di vecchiaia Occorre distinguere, come indicato in tabella, se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime «retributivo» e pensioni in regime «contributivo»). La differenza non è di poco conto, ma concerne i criteri per l’accredito contributivo e la condizione di raggiungere un importo «minimo». Il requisito di età è lo stesso, invece, in entrambi i casi. Oltre questo, esiste poi l’alternativa valida per tutti i lavoratori (sia quelli che anno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 sia quelli che a tale data avevano già dei contributi versati), ossia quella di andare in pensione a 70 anni, con un minimo di contributi (5 anni) all’unica condizione che si tratti di contributi «da lavoro», cioè con esclusione di figurativi ed altri diversi da quelli derivanti da attività di lavoro. La (nuova) pensione anticipata Anche in questo caso occorre distinguere, come indicato in tabella, se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995. Le vie di uscita in tutto sono tre: una per i vecchi lavoratori (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per quelli giovani (senza anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995). Per i primi (lavoratori vecchi), e solo per loro, opera un particolare meccanismo punitivo che colpisce chi riesca ad andare in pensione prima dei 62 anni di età. In pratica, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 viene applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è dell’1% per ciascuno degli ultimi due anni mancanti al compimento di 62 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 60 anni subisce una riduzione del 2%, ovvero, 1 + 1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipato a 58 anni subisce una riduzione del 6%, ovvero, 1 + 1 + 2 +2%). Nel caso in cui l’età di pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo; pertanto a coloro che hanno un’anzianità contributiva: – pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; – inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. © Riproduzione riservata