In un momento come l’attuale di pressione fiscale in aumento va prestata particolare attenzione alla previdenza complementare, che a differenza di altre forme di investimento resta un’isola felice. Infatti i fondi pensione non scontano il super-bollo dello 0,1% (che diventerà lo 0,15% dal prossimo anno) varato dal governo Monti, inoltre i rendimenti restano tassati all’11%, anziché pagare l’aliquota unica del 20% introdotta da quest’anno per gli investimenti finanziari (a eccezione dei titoli di Stato che rimangono al 12,5%). E la normativa in discussione in Parlamento non prevede l’applicazione della Tobin Tax ai fondi pensione. Senza dimenticare le agevolazioni in fase di contribuzione, che rappresentano un incentivo ad attivare una forma di previdenza complementare o a incrementare il versamento annuale per raggiungere il tetto annuo massimo di 5.164,57 euro. Se infatti va premesso che la fiscalità non deve essere il fine per cui va sottoscritto un piano previdenziale, il cui obiettivo principale è costruire nel tempo un’integrazione pensionistica, è però vero che il beneficio previsto dalla normativa tributaria rappresenta comunque un grande propellente all’accumulazione previdenziale. Propellente però non ancora adeguatamente conosciuto e metabolizzato dal risparmiatore italiano; secondo l’ultima indagine sul risparmio elaborata da Centro Einaudi-Intesa Sanpaolo, la maggior parte degli intervistati aderenti a fondi pensione-pip non era a conoscenza delle agevolazioni fiscali (58,7%) o non se ne ricordava (16,3%). Quali sono i vantaggi fiscali previsti dalla normativa in sede di contribuzione? In primo luogo i contributi versati nei fondi pensione dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. C’è poi una specifica previsione relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005, ovvero il 1° gennaio 2007. Questi ultimi possono, nei 20 anni successivi al quinto anno di iscrizione, dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è 7.746,86 euro. Tale disposizione ha l’intento di agevolare i neo-lavoratori che nei primi cinque anni di adesione al fondo hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi un’adeguata prestazione pensionistica complementare. La normativa tributaria prevede poi specifici benefici per incentivare l’adesione dei familiari fiscalmente a carico. La deducibilità dei contributi versati spetta al soggetto nei confronti del quale queste persone sono a carico per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando il limite annuo complessivo dei 5.164,57 euro. Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone, il beneficio fiscale spetta a colui al quale è intestato il documento comprovante la spesa. Nel limite annuo di deducibilità rientrano anche i versamenti effettuati a fronte delle garanzie complementari per invalidità totale permanente per morte e long term care. Le stesse coperture in forma autonoma danno invece il diritto alla semplice detraibilità con aliquota del 19% entro il premio annuo massimo di 1.291,14 euro. Entro il 31 dicembre di ogni anno bisogna poi ricordarsi che, nel caso in cui l’anno precedente siano stati versati contributi eccedenti il limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro, tale circostanza va segnalata al fondo pensione. L’eventuale dimenticanza comporta la perdita del beneficio cui si avrebbe diritto in sede di tassazione della prestazione finale. La quota di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti sarà esente così come la parte corrispondente ai rendimenti finanziari. Dovrà essere invece tassata la parte di prestazione finale riconducibile ai contributi dedotti, con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,3% per ogni anno di permanenza superiore al quindicesimo, con un minimo del 9%. (riproduzione riservata) Carlo Giuro