Come noto, il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese”, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, s.g. n. 294).

La legge di conversione conferma, con alcune modifiche, le disposizioni in materia assicurativa contemplate dagli articoli 21 e 22.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione che non richiedano disposizioni regolamentari di attuazione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire dal 19 dicembre 2012.

Di seguito riassunti i punti che riguardano le assicurazioni, con evidenziazione delle modifiche intervenute.

 

Articolo 21 – Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

L’articolo 21 attribuisce direttamente all’IVASS le competenze per la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione r.c. auto.

La legge di conversione ha inserito un comma che ha esteso a 5 giorni non festivi (prima erano 2) il periodo in cui le cose danneggiate devono essere rese disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno nell’ambito della procedura d’offerta di risarcimento dell’assicurazione r.c. auto.

 

Queste in sostanza le funzioni antifrode in capo all’IVASS:

a) analizzare, elaborare e valutare le informazioni desunte dall’archivio informatico integrato da costituirsi, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta

preventiva contro le frodi;

b) richiedere informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull’attività di contrasto attuate contro le frodi;

c) segnalare alle imprese di assicurazione e all’Autorità Giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell’attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla precedente lettera b) e correlazione dell’archivio informatico integrato, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;

d) fornire collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all’Autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;

e) promuovere ogni altra iniziativa, nell’ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) elaborare una relazione annuale sull’attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi e formulare criteri e modalità per la valutazione delle imprese con riferimento all’attività di contrasto alle frodi, rendendo pubblici i risultati delle valutazioni effettuate.

Sono previsti provvedimenti di attuazione per la costituzione dell’archivio integrato e per le modalità di trasmissione dei dati necessari al suo funzionamento.

Sempre in materia di prevenzione delle frodi, la legge di conversione del decreto ha corretto la disposizione introdotta dal decreto legge “Liberalizzazioni”(n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012), che aveva previsto solo due giorni non festivi per la messa a disposizione delle cose danneggiate per l’ispezione peritale ai fini della valutazione dei danni nell’ambito della procedura d’offerta per la liquidazione dei sinistri r.c. auto.

La suddetta correzione, apportata al comma 1 dell’articolo 148 del Codice delle assicurazioni, comporta l’estensione del periodo a cinque giorni lavorativi, non necessariamente consecutivi, da indicarsi nella richiesta di risarcimento del danno.

Articolo 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

L’impianto centrale dell’articolo 22 è immutato, ma alcune disposizioni sono state modificate e sono state inserite talune nuove norme:

Viene confermato il divieto di patti di tacito rinnovo per i contratti di assicurazione r.c. auto, ma si prescrive espressamente che la durata degli stessi è di un anno, più frazione su eventuale richiesta dell’assicurato, con automatica cessazione alla scadenza. Inoltre si introducono a carico dell’impresa l’obbligo di preavviso di scadenza da effettuarsi 30 giorni prima della conclusione del contratto nonché l’obbligo di mantenere operante la garanzia anche nei 15 giorni successivi alla scadenza stessa e fino all’effetto della nuova polizza.

E’ stata eliminata invece l’estensione delle norme sulla durata contrattuale ai contratti stipulati in abbinamento con quello r.c. auto. Viene confermato che le norme si applicano immediatamente per i nuovi contratti e con decorrenza 1° gennaio 2013 per i contratti con clausola di tacito rinnovo stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge.

Viene confermata, senza modifiche sostanziali, la definizione di un contratto base r.c. auto, con clausole predefinite, che le imprese devono offrire al consumatore, anche via internet, ferma la libera determinazione del prezzo.

Per tale norma sono necessari regolamenti attuativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

La norma relativa alla predisposizione di aree di consultazione accessibili ai contraenti via internet non prevede più l’obbligo di consentire rinnovi contrattuali e il pagamento di premi – ferma naturalmente la facoltà dell’impresa di attivare tali funzioni. Le disposizioni si applicano a tutti i rami. La norma necessita di un regolamento attuativo dell’IVASS.

Confermata la possibilità per gli intermediari di primo livello (agenti, broker, banche, Sim, intermediari finanziari e Poste italiane – Divisione Banco Posta) di collaborare tra loro liberamente con obbligo di informativa al cliente sull’impiego di tale modalità distributiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, è  prevista la nullità di clausole operanti tra mandatario e impresa di assicurazione che risultino incompatibili con la previsione del comma 10. La norma si applica alla distribuzione di prodotti di tutti i rami. L’IVASS può a riguardo adottare disposizioni attuative.

La norma che prescrive la definizione di standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune tra le imprese per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, confermata dalla legge di conversione del decreto, è stata modificata nell’ambito della Legge di stabilità per il 2013, approvata il 21 dicembre.

L’impiego della piattaforma sarà limitato alle attività di informazione e preventivazione delle polizze dei rami danni (con esclusione dell’attività di stipulazione) e la piattaforma stessa sarà utilizzabile per l’attuazione della disposizione sull’obbligo di rilascio di almeno tre preventivi nell’assicurazione r.c. auto. La norma necessita di un regolamento attuativo dell’IVASS la cui adozione deve intervenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge (erano 90 nel precedente testo).

La legge di conversione del decreto ha corretto la norma che modificava il secondo comma dell’articolo 2952 del Codice civile in materia di prescrizione.

Il comma 14 dell’articolo 22, con l’intento di superare le disparità di trattamento tra i sottoscrittori di prodotti bancari o finanziari e  gli assicurati vita in relazione alle regole previste per i conti e le polizze “dormienti”, nella prima stesura recata dal decreto legge modificava il secondo comma dell’articolo 2952 del Codice civile in tema di prescrizione degli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione che veniva portata per tutte le tipologie contrattuali vita e danni a dieci anni, con estensione della previsione anche ai contratti di riassicurazione.

L’incongruenza di una previsione che, nata per risolvere lo specifico problema delle “polizze dormienti”, si estendeva a tutte le tipologie di contratti assicurativi e riassicurativi, con effetti paradossali e controproducenti per la certezza del diritto, è stata compresa dal Parlamento, che ha corretto la norma.

A seguito della correzione, la prescrizione di dieci anni riguarda solo i diritti derivanti dai contratti di assicurazione dei rami vita.  Per i rami danni (e per la riassicurazione) viene ripristinato il termine di prescrizione di due anni.

Per i rami danni vengono previste semplificazioni delle procedure e degli adempimenti burocratici, degli adempimenti cartacei e nella modulistica da impiegare con la clientela. Le disposizioni di attuazione saranno adottate dall’IVASS entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Per i contratti di assicurazione connessi a mutui o ad altri contratti di finanziamento per i quali il debitore/assicurato abbia corrisposto un premio unico, la legge di conversione del decreto ha riprodotto le norme previste dal Regolamento ISVAP n. 35/2010 (Capo V- Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, art. 49- Restituzione del premio) elevando a disposizione di rango primario l’obbligo, precedentemente introdotto dal suddetto Regolamento, di restituzione della parte di premio residuo rispetto alla scadenza in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento. Le nuove norme di legge si applicano a tutti i contratti, inclusi quelli commercializzati precedentemente all’entrata in vigore della legge di conversione. Le nuove norme disciplinano anche la sorte delle spese amministrative indicate espressamente nel contratto e prevedono il principio che tali spese non devono essere tali da determinare un limite alla portabilità dei mutui o dei finanziamenti o da costituire un onere ingiustificato in caso di rimborso degli stessi.

La legge di conversione del decreto ha introdotto una norma in materia di “agenzia in attività finanziaria” che chiarisce la possibilità per gli agenti di assicurazione iscritti nel RUI di collocare e promuovere contratti di finanziamento su mandato diretto di banche e di intermediari finanziari, senza la necessità di ulteriori obblighi di iscrizione in altri albi o elenchi.

Fonte: ANIA