ANDREA MASCOLINI

Credito di imposta ed esenzione dal pagamento del canone di concessione per i Ppp (partenariati pubblico-privati) oltre i 500 milioni; creazione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; più fl essibile la qualifi cazione delle imprese di costruzioni. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel decreto-legge 179/12 come approvato dalla camera ieri, anche se alcune modifi che chieste da più parti, come l’esclusione degli appalti dalla «responsabilità fi scale» e l’ampliamento fi no a 100 milioni dei crediti di imposta non sono passate. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno tenute a richiedere l’iscrizione all’Anagrafe Unica presso la Banca dati nazionale dei Contratti pubblici istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( e a tenere aggiornati i dati immessi). Sarà l’Autorità a stabilire, poi, con una propria delibera, le modalità operative e di funzionamento della Anagrafe. L’inadempimento agli obblighi di iscrizione e successivo aggiornamento è previsto che dia luogo alla nullità degli atti adottati e alla responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. Defiscalizzazione per nuove infrastrutture Sarà possibile la defi scalizzazione a favore del soggetto realizzatore in partenariato pubblico-privato di nuove opere pubbliche infrastrutturali (con progetto approvato entro il 31 dicembre 2015 e di importo superiore a 500 milioni di euro) per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e per le quali sia certa la non sostenibilità del piano economico fi nanziario. Si tratterà di un credito di imposta a valere sull’Ires e sull’Irap direttamente generate dalla costruzione e gestione dell’opera, nel limite del 50% del costo dell’investimento. Per le stessa tipologia di opere, e sempre in caso di non sostenibilità del piano economico, è anche prevista l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-fi nanziario. Contratti di rete Alle aggregazioni di imprese che si basano sui contratti di rete si prevede che siano applicabili le disposizioni dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici che, a sua volta, detta le regole per la costituzione e il funzionamento dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari di concorrenti. Ciò dovrebbe significare che le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete dovranno confi gurare la propria «aggregazione» secondo le regole proprie di queste due tipologie di soggetti raggruppati, quanto meno, quindi, secondo lo schema del mandato con rappresentanza. Qualifi cazione delle imprese Fino al 31 dicembre 2015 sarà possibile dimostrare il requisito della cifra di affari realizzata in lavori (richiesta nelle gare oltre i 20 milioni di euro) avendo riguardo a un periodo di attività riferito ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Si proroga di un anno il termine (oggi stabilito al 31 dicembre 2012) fi no al quale, ai fi ni della verifi ca di congruità tra cifra d’affari in lavori, costo delle attrezzature e costo del personale dell’impresa (in sede di revisione triennale dell’attestazione Soa), è ammessa la tolleranza del 50% (invece che del 25%) e si procede alla riduzione della cifra d’affari in misura pari al 50%. Conferenze di servizi Per il superamento del dissenso nelle conferenze di servizi, si prevede che i partecipanti formulino soluzioni anche volte a modificare il progetto originario e non si limitino a esprimere dissenso, con la previsione aggiuntiva di una ulteriore riunione di mediazione e di una ulteriore riunione per defi nire comunque i punti di dissenso. Se non si trova ancora una soluzione, è prevista l’adozione comunque di un Dpcm con la decisione fi nale, con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Svincolo garanzie La quota dell’importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del contratto passa dal 25 al 20% dell’iniziale importo garantito, consentendo quindi alle imprese di avere un livello minore di impegni. Per le opere in esercizio da oltre un anno, si prevede anche prima del collaudo e a determinate condizioni, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% da svincolare all’emissione del certifi cato di collaudo. ©Riproduzione riservata