di Daniele Cirioli  

Pensione sempre più lontana. Tre mesi almeno per tutti, da Capodanno, e senza contare il passo in avanti già preventivato dalla riforma Fornero. I tre mesi sono l’effetto della cosiddetta speranza di vita che il prossimo 1° gennaio farà debutto (è la prima volta) sulla scena pensionistica. Vediamo, dunque, come si potrà andare in pensione nel 2013 tenendo conto che i requisiti (in sintesi riprodotti in tabella) si differenziano in base al regime contributivo cui si appartiene: quello retributivo/misto (chi possiede un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) e quello contributivo (chi non possiede un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
 
Da quattro a due pensioni. Fino all’anno scorso si era abituati a ragionare sulle pensioni avendo in mente quattro possibilità: la pensione di vecchiaia retributiva, la pensione di vecchiaia contributiva, la pensione di anzianità con le quote e la pensione di anzianità con il massimo di lavoro (i famosi 40 anni). Dal 1° gennaio 2012 sono scomparse queste pensioni, sostituite da due prestazioni: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.
 
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Nel 2013 hanno diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi e un’età di:
a) 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
b) 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
c) 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata.
Attenzione; per il requisito contributivo (20 anni) si valuta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.
Nel 2013 hanno diritto alla pensione anticipata con le seguenti anzianità contributive:
 

uomini = 42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane);
 
donne = 41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane).
Per raggiungere i requisiti si valuta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. In tal caso opera un meccanismo punitivo (si veda avanti) per chi va in pensione prima dei 62 anni. 
Lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Nel 2013 hanno due vie per il diritto alla pensione di vecchiaia. La prima: almeno 20 anni di contributi e un’età di:
a) 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
b) 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
c) 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata;
a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, ossia a euro 644,11 mensili. Per l’anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto di tutti i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Inoltre, sono riconosciuti alcuni periodi di accredito figurativo (si veda tabella).
La seconda via: hanno diritto alla pensione di vecchiaia a 70 anni e 3 mesi di età con almeno 5 anni di contributi «effettivi», a prescindere dall’importo della pensione. Attenzione; per i 5 anni di contributi è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), non anche quella figurativa.
Nel 2013 hanno due vie per il diritto alla pensione anticipata. La prima: in presenza delle seguenti anzianità contributive:
 
uomini = 42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane);
 
donne = 41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane).
Si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi volontari. I contributi da lavoro versati precedentemente ai 18 anni di età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo). Inoltre, non opera il meccanismo punitivo (si veda avanti) per chi va in pensione prima dei 62 anni. La seconda via: hanno diritto alla pensione anticipata all’età di 63 anni e 3 mesi, con almeno 20 anni di contributi «effettivi» (obbligatori, volontari, da riscatto, con esclusione di quelli figurativi), a condizione che la pensione mensile risulti non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, ossia a 1.202,35 euro mensili.
 
Il meccanismo punitivo. Colpisce, in alcuni casi, chi va in pensione prima dei 62 anni d’età. Funziona così: sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 (quota calcolata con il sistema retributivo) si applica la riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto ai 62 anni; tale percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età di pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La penalizzazione non si applica a chi matura il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria (maternità), obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.
 
La decorrenza della pensione. Già da quest’anno chi matura i requisiti per la pensione, di vecchiaia e/o anticipata, non deve più attendere le cosiddette finestre. Infatti:
a) la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie l’età pensionabile; ovvero, nel caso in cui a tale data non risulti soddisfatto il requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il predetto requisito contributivo viene raggiunto; ovvero, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda;
b) la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
 
Cessazione del rapporto di dipendente. Ultima precisazione vale per tutte le pensioni, sia vecchiaia che anticipata. Per conseguirla è richiesta sempre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (subordinato).
© Riproduzione riservata