L’aggiotaggio si confi gura anche in assenza di un patto parasociale fra l’istituto di credito e i contropattisti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 49362 del 19 dicembre 2012, ha accolto il ricorso della Procura di Milano. Con le motivazioni depositate oggi la quinta sezione penale della Suprema corte spiega perché, lo scorso 7 dicembre, ha disposto l’annullamento con rinvio di 11 assoluzioni tra le quali quella all’ex governatore di Bankitalia Antonio Fazio, nonostante la prescrizione sia dietro l’angolo. In particolare, la Suprema Corte fa notare che «quanto agli imputati appartenenti al novero dei cosiddetti “contropattisti’’, la pur intangibile esclusione dell’esistenza di un patto parasociale con l’Unipol non sarebbe valsa a escludere radicalmente un loro concorso nel reato di aggiotaggio». La Cassazione è ben consapevole che la prescrizione per gli 11 imputati è dietro l’angolo visto che i termini prescrizionali dovrebbero scattare oggi o, al più tardi, a febbraio. È la stessa Cassazione a evidenziare che «per quanto riguarda gli effetti penali, non sfugge a questa Corte l’immediata prossimità della scadenza del termine». In pratica, scrivono gli Ermellini, «il vizio che si riscontra nella sentenza impugnata consiste nell’aver indebitamente omesso di verifi care se, pur nella riconosciuta insussistenza del patto parasociale valorizzato dal giudice di prima istanza, fossero enucleabili altri profi li di corresponsabilità di tutti gli imputati per concorso nel delitto di aggiotaggio informativo e manipolativo». Debora Alberi