Norme in evoluzione. Più collaborazione fra gli intermediari 
 di Antonello Galdi – Direttore SNA  

Non sempre il diritto si limita a registrare i mutamenti che avvengono nella società e nel sistema economico dando ad essi dignità giuridica. A volte è esso stesso fonte di mutamenti e di nuove modalità comportamentali. Questo è quanto è avvenuto di recente nel campo dell’intermediazione assicurativa.Infatti, la strutturazione della distribuzione assicurativa, al di là delle dinamiche di mercato, non può prescindere dall’evoluzione del quadro normativo.

Dal 2002, dalla direttiva europea, assistiamo e continuiamo ad assistere a un’evoluzione dell’attività di intermediazione assicurativa.

La direttiva in un certo senso ha sancito la professionalità dell’intermediario assicurativo, delimitandone gli ambiti di competenza ed estromettendo tutti coloro che fino a quel momento avevano svolto l’attività in forma ancillare o residuale rispetto alla propria attività principale, in sostanza garantendo un level playing field, ha definito i requisiti di accesso alla professione, i requisiti di onorabilità e professionalità, ha imposto gli obblighi di formazione e aggiornamento, le regola di condotta, gli obblighi di informativa precontrattuale e quelli di adeguatezza.

Il tutto al fine di garantire la protezione del consumatore nel momento in cui si accinge a sottoscrivere una polizza assicurativa.Tale complesso di norme e principi, che è stato recepito in Italia con il Cda (dlgs n.209/2005 e le varie e conseguenti regolamentazioni Isvap), ha determinato uno spostamento del posizionamento dell’agente nella catena di relazioni che va dall’impresa di assicurazione al cliente.

In particolare attraverso le regole di comportamento, gli obblighi di informativa precontrattuale e quelli di adeguatezza, l’agente si è spostato in termini commerciali e giuridici verso il cliente nell’analizzargli le sue esigenze di copertura del rischio e nel proporgli un contratto che sposi e si adegui a tali esigenze.

Con la conseguenza che l’attività agenziale, alla luce del nuovo quadro normativo, non potrà più ritenersi svolta nell’esclusivo e precipuo interesse dell’impresa mandante, ma anche nell’interesse della clientela pur in assenza di un rapporto contrattuale.

In altre parole il nuovo quadro normativo disegnato dalla Imd attesta il valore consulenziale dell’intermediario assicurativo, accentuandone rispetto al passato gli elementi di autonomia decisionale, quanto meno nella fase essenziale di valutazione di esigenze de contraente e del consiglio e proposta di un prodotto adeguato, nonché della correlata illustrazione del contenuto essenziale del contratto e delle prestazioni a carico dell’impresa, elementi rispetto ai quali il contraente è divenuto titolare di specifici diritti di informazione e comportamento, direttamente esercitabili nei confronti dell’agente.

Le leggi Bersani completano tale visione, dal momento che la previsione del divieto delle clausole di esclusiva nei contratti agenziali e del divieto di imposizione di prezzi minimi e sconti massimi rappresenta una conferma del valore consulenziale dell’attività agenziale, consentendole di contribuire allo sviluppo del mercato assicurativo più trasparente e concorrenziale, di incrementare la qualità e la quantità delle informazioni a disposizione dei consumatori per effettuare le loro scelte, riducendo i costi della ricerca.

Oggi la Dia è sottoposta al centro di un complesso processo di revisione sul quale incidono, come ben evidenzia lo schema riportato in pagina, una pluralità di processi normativi, diretti tutti, chi più chi meno, a incidere sulle modalità del business dell’intermediazione assicurativa in vista del conseguimento del mercato comune dell’intermediazione assicurativo-finanziaria.

A breve, quindi, dovremmo attenderci una nuova evoluzione del quadro normativo e di conseguenza dell’attività di intermediazione, (revisione indotta sia dal nuovo contesto di crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 e sia dalla necessità di garantire una maggiore armonizzazione visto che sono emerse notevoli differenze nel recepimento delle nuove norme nei diversi paese europei).

La nuova direttiva dovrebbe essere emanata entro il 2012, ma qui il condizionale è d’obbligo visto che il processo di emanazione è influenzato, in particolare, dall’esigenza di raccordo delle norme con Solvency 2 e con il processo di revisione Mifid che dovrebbero orientare, influenzare (se non addirittura disciplinare) anche l’intermediazione assicurativa almeno nei rami vita (ma non è possibile escludere a priori una possibile estensione in futuro anche ai rami danni).

Altro benchmark per l’intermediazione assicurativa è la definizione di Prips (i prodotti assemblati con elementi di investimento finanziario) che dovrebbe entrare di imperio nella nuova direttiva assimilando le regole di condotta e gli obblighi precontrattuali a quelli già previsti dalla Mifid.

La nuova direttiva sarà orientata a rafforzare ancora di più la tutela del consumatore, incrementando anche il level playing field con l’inserimento dei direct writers (compagnie dirette) nella parte relativa agli obblighi di informativa precontrattuale e alle regole di condotta, e ad agevolare le attività transfrontaliere, in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, rendendo possibile l’interscambio tra gli intermediari comunitari.

Da questo punto di vista fino ad un po’ di tempo fa il dibattito in sede europea in ambito di intermediazione assicurativa era incentrato sull’opportunità o meno di insistere nella distinzione fra agenti e broker con il conseguente tipo di remunerazione che ne deriverebbe.

Oggi il processo di revisione della Mifid ha l’intento di spostare l’orizzonte più in là, disciplinando il concetto di consulenza che a seconda dei casi può essere qualificata «indipendente» (cioè svolta su un’analisi imparziale del mercato e su un range ampio di prodotti) o «ristretta» (cioè svolta su un’analisi parziale del mercato e su un range limitato di prodotti). Al concetto di consulenza corrisponde la tipologia di remunerazione, basata sul fee only e quindi sul divieto di qualsiasi retrocessione da parte della preponente nel caso di consulenza indipendente, e sulle commissioni/provvigioni nelle ipotesi di consulenza ristretta.

Al concetto di consulenza se ne aggiunge un secondo, quello del best interest del cliente.

Ebbene solo nel caso di consulenza indipendente si verificherebbe un perfetto allineamento fra gli interessi dell’intermediario e quelli del cliente, dal momento che il tipo di remunerazione (fee only) non influenzerebbe il consiglio del prodotto che rimarrebbe così scevro da qualsiasi condizionamento che l’intermediario potrebbe avere dall’entità della percentuale provvigionale riconosciutagli dall’impresa.

Come potrebbe collocarsi l’agente di assicurazione in questo nuovo quadro normativo.

È evidente che lo schema della Mifid, qualora venisse confermato, porrebbe implicazioni anche di tipo legale sulla definizione di intermediario indipendente così come lo si intende in Italia.

La qualifica di agente di assicurazione quale consulente «ristretto» oltre a essere inaccettabile rappresenta in sé un ossimoro. Basti pensare che proprio di recente il già presidente dell’Antitrust, oggi sottosegretario alla presidenza del consiglio, ha invocato e auspicato una maggiore diffusione in Italia dell’agente plurimandatario quale figura indipendente dall’impresa.

La valorizzazione del ruolo consulenziale rende l’agente autonomo, se non addirittura indipendente, quanto meno nell’attività precontrattuale, autonomia che gli deriva e che gli è determinata dalla sua professionalità e dal riconoscimento giuridico della stessa.È la fase successiva all’analisi del rischio, quella dell’offerta del prodotto, che può essere (volendo seguire lo schema Mifid) più o meno ristretta a seconda del range dei prodotti e dei mandati che l’agente dispone.

Ma anche questa fase potrebbe essere molto più ampia se solo l’agente potesse beneficiare della possibilità di collaborare con altri agenti. Su questo punto il sindacato si è mosso sia in ambito interno che a livello internazionale e la nuova direttiva dovrebbe prevedere uno specifico capitolo dedicato alla collaborazione fra gli intermediari.

Se la volontà del legislatore europeo, coerentemente con il fine di giungere al mercato unico finanziario, è quella di agevolare le collaborazioni professionali fra gli intermediari dell’Unione Europea, allora auspichiamo che nel prossimo futuro anche in Italia tali collaborazioni possano essere consentite. Nell’ottica europea di giungere a un unico mercato finanziario, l’agente si collocherà sempre più come consulente finanziario globale, in grado di offrire prodotti assicurativi, creditizi, di investimento finanziario.

Non è che questo non sia possibile oggi, ma l’agente è costretto ad iscriversi nei rispettivi albi, a sottoporsi ai previsti obblighi formativi, a sostenere i conseguenti oneri burocratico-amministrativi con un dispendio di energie, risorse, di tempo.

Un futuro, non troppo lontano, vedrà la possibilità di svolgere tutte queste attività in un’unica cornice normativa senza sovrapposizione di norme, regole e adempimenti, a beneficio dell’intero sistema e nell’intento di offrire al consumatore un servizio che risponda per intero alle sue esigenze assicurative, di credito e di risparmio investito.