di Nicola Mondelli 1. Continua

Via libera della Camera al decreto salva-Italia ma con alcune modifiche anche alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Per queste ultime le modifiche più rilevanti interessano i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato ai quali, in via eccezionale, sarà consentito accedere al trattamento della pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni e con una anzianità contributiva di 35 anni maturata entro il 31 dicembre 2012.

Le sole lavoratrici potranno, inoltre,conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre a quanto previsto dal comma 6 lett. a) dell’art. 24( 62 anni fino al 2013, 63 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni dal 2016 e 66 anni dal 2018) se più favorevole, a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 una anzianità contributiva di almeno 20 anni e una età anagrafica di almeno 60 anni.

Modificate sono state apportate anche alle disposizioni in materia di penalizzazioni per chi, dipendente pubblico o privato accede al trattamento pensionistico anticipato in vigore dal 1° gennaio 2012 (42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini e 41 e 1 mese per le donne; per il personale della scuola, come si dirà in seguito, il mese non conta) ma con una età anagrafica inferiore a 62 anni. In tale caso scatterà la riduzione sull’ammontare della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo dell’ 1 per cento per chi cessa dal servizio con 60 o 61 anni di età e del 2 per cento per ogni ulteriore anno in meno.

Le altre modifiche, fatta eccezione per quest’ultima, non si applicano al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola nei cui confronti, pertanto, trovano integralmente applicazione – almeno per il momento – le nuove disposizioni in materia previdenziale indicate nell’art. 24 del decreto legge 201/2011, disposizioni che di seguito si sintetizzano. Il sospetto di una validità temporale nell’applicazione delle nuove norme nasce, tra l’altro, proprio dalla mancata estensione alle donne del pubblico impiego , ivi comprese quelle del comparto scuola, della possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia alle condizioni indicate nella predetta modifica apportata dalla Camera.

Pensione anticipata

A decorrere dal 1° gennaio 2012 al personale maschile e femminile della scuola l’accesso alla pensione anticipata sarà consentito esclusivamente se potrà fare valere una anzianità contributiva rispettivamente di 42 e 41 anni. In tale caso, se l’età anagrafica sarà inferiore a 62 anni, sono previste alcune penalizzazioni. Sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 verrà applicata infatti una riduzione percentuale pari a 1 punto, anziché di 2 come previsto inizialmente nel testo approvato dal consiglio dei ministri, per i primi due anni. La percentuale annua di riduzione sarà elevata a 2 punti per ogni anno oltre i primi due.

Per il solo personale scolastico che alla data del 31 dicembre 2011 potrà fare valere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa in vigore all’atto della pubblicazione del citato decreto legge 201/2011, 6 dicembre, ( “quota 96” costituita da 60 anni di età e 36 di contributi oppure da 61 anni di età e 35 di contributi), l’accesso alla pensione anticipata rimane regolata da tale normativa.Nei confronti delle donne continua ad essere in vigore quanto dispone l’art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e cioè che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è possibile conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di una età anagrafica pari o superiore a 57 qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. I docenti e il personale Ata che hanno iniziato a versare i contributi successivamente al 1° gennaio 1996, potranno maturare il diritto alla pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 63 anni e a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva.

Pensione di vecchiaia

Per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011, potrà fare valere, se uomini 65 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi; se donne 61 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi, l’accesso alla pensione di vecchiaia può avere decorrenza a iniziare dal 1° settembre 2012. Per quello invece che alla data del 31 dicembre 2011 non potrà fare valere i predetti requisiti, l’accesso alla pensione di vecchiaia, nel sistema misto e contributivo, si conseguirà sulla base del requisito anagrafico di 66 anni e con una anzianità minima di 20 anni di contributi.