L’ANIA ha comunicato la determinazione relativa al mese in oggetto del tasso massimo di interesse garantibile (TMG) nei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione espressi in euro di cui agli artt. 13 e 15 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 (all. 1), ad eccezione delle forme pensionistiche

complementari alle quali si possono applicare le disposizioni particolari di cui all’art. 20 dello stesso Regolamento.

L’andamento del TMO ha comportato l’incremento del TMG al 3% per i contratti di cui all’art. 13 del suddetto Regolamento. E’ possibile applicare la nuova misura a partire dal 1° gennaio 2012.

 

(1) Tasso massimo garantibile nei contratti di cui all’art.13 del Reg. ISVAP n. 21 del 28/3/2008.

(2) Tasso massimo garantibile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, nei contratti di cui all’art. 15 del Reg. ISVAP n. 21 del 28/3/2008.

Nota (*) Fonte Banca d’Italia: Supplementi al Bollettino Statistico – Indicatori monetari finanziari – Mercato finanziario. Può accadere che determinati valori vengano modificati dalla Banca d’Italia nei mesi successivi.