di Vincenzo Dragani  

Operative dal 20 dicembre 2011 le nuove sanzioni per import/export dal territorio Ue delle sostanze pericolose in violazione delle norme comunitarie previste dal regolamento Ce n. 689/2008. A stabilirle è il nuovo dlgs 27 ottobre 2011 n. 200 (G.U. 5 dicembre 2011, n. 283), decreto che si affianca al dlgs 186/2011 recante le sanzioni per l’inosservanza delle regole su classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose ex regolamento Ce n. 1272/2008 e in vigore dallo scorso 30 novembre (si veda ItaliaOggi Sette del 28/11/2011).

Sanzioni.

In base al nuovo dlgs 200/2011 l’esportazione in contrasto con i divieti e le restrizioni sancite dal regolamento Ce n. 689/2008 sarà punita con sanzioni amministrative fino a 90 mila euro. Analoga sanzione è prevista in caso di mancanza del consenso esplicito della parte ricevente all’importazione. Costeranno invece da 10 mila a 60 mila euro sia l’inosservanza degli obblighi di notifica preventiva all’Autorità competente del paese importatore che la violazione dei particolari obblighi di classificazione, imballaggio ed etichettatura sanciti dallo stesso regolamento Ce n. 689/2008. Non sarà ammesso, per le sanzioni pecuniarie previste dal dlgs 200/2011 (analogamente a quanto previsto in relazione a quelle inflitte in base al dlgs 186/2011) il pagamento di una somma in misura ridotta. Le sanzioni recate dal nuovo dlgs 200/2011 in relazione all’import/export e dal precedente dlgs 186/2011 in relazione a classificazione, l’imballaggio ed etichettatura si aggiungono a quelle già ,previste dal dlgs 133/2009 per la commercializzazione illecita delle sostanze chimiche (ossia per la produzione e l’immissione sul mercato in violazione delle norme poste dal regolamento Ce n. 1907/2006, meglio noto come «Reach», acronimo di «Registration, Evalutation and Authorization of Chemical substances»).

Opposizioni. Dal 6 ottobre 2011, lo ricordiamo, il procedimento di opposizione all’ordinanza con la quale l’autorità amministrativa ingiunge il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa è disciplinato dal nuovo dlgs 150/2011 (recante norme in materia di «semplificazione» di procedimenti). In base al disposto del dlgs 150/2011 l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione deve essere proposta davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla sua notificazione ed il relativo procedimento è disciplinato dalle norme sul «rito del lavoro» recate dal Codice di procedura civile.

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