di Norberto Villa e Efrem Longoni  

Nuova tassazione delle rendite con entrata in vigore differenziata. Le novità (accorpamento nella nuova aliquota unica del 20%) scattano dal primo gennaio ma i parametri a cui riferirsi sono diversi in base alla tipologia di rendite. Dopo le previsioni contenute nel decreto mille proroghe è possibile tracciare la linea di demarcazione tra vecchia e nuova disciplina (introdotta dal dl 138) per le più abituali ipotesi di rendite.

 

Conti correnti

Con il mille proroghe si è chiarito che le nuova aliquota del 20% si applicherà agli interessi che derivano da conti correnti, depositi bancari o postali maturati a partire dal nuovo anno.

Quindi prevale in questo caso il concetto di maturazione. Gli interessi maturati fino al 31.12.2011 anche se non ancora liquidati e nemmeno corrisposti saranno ancora soggetti all’aliquota del 27%.

 

Pronti contro termine

Anche in questo caso il mille proroghe chiarisce ed individua i termini per l’entrata in vigore della nuova previsione. I pronti contro termine di durata fino a 12 mesi già in essere al momento del cambio di regime (1 gennaio 2012) continueranno vedersi applicate le vecchie regole fino a scadenza.

 

Obbligazioni

Qui le regole sono differenti (almeno in parte). Si ipotizzi un titolo ad un anno con scadenza nel 2012. in questo caso i frutti dell’obbligazione saranno tassati ancora con il 12,5% per la quota maturata nel 2011 mentre quelli maturati successivamente saranno assoggettati al 20%.

 

Dividendi

Vale sempre e comunque il principio di cassa. La modifica dal 12,5% al 205 riguarda i capital gain derivanti da partecipazioni non qualificate. Ciò che rileva è quando i dividendi sono incassati indipendentemente dall’anno di formazione dell’utile che si sta distribuendo e indipendentemente dalla data in cui si è deliberato il dividendo. In sostanza ciò che conta è l’incasso del bonifico da parte dell’azionista: se l’incasso interviene prima del 1° gennaio è tassato al 12,5% se invece lo è a partire da tale data si sale al 20%.

 

Capital gain

Qui le regole sono ancora diverse. Vale infatti il momento di realizzo. Tale parametro è legato non al momento dell’incasso del corrispettivo ma al momento di finalizzazione dell’atto da cui la plusvalenza (o minusvalenza) si genera. Trattasi in sostanza del momento di cessione del titolo.

Se ad esempio una cessione di una partecipazione non qualificata effettuata da un soggetto persona fisica non imprenditore è effettuata nel dicembre 2011 l’eventuale plusvalenza maturata sconterà il 12,5% anche se il corrispettivo dovesse essere incassato (in tutto o in parte) solo a partire dal 2012.

Ciò vale anche nel caso delle minusvalenze (capital loss). Le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 continueranno a poter essere compensate con plusvalenze successive (della stessa natura) ma lo potranno essere solo nella misura del 62,50% del loro valore. Una penalizzazione che è stata introdotta come conseguenza della nuova aliquota applicabile ai gain.