Debuttano i moduli standard per facilitare le richieste di trasferimento verso un altro fondo pensione. Ecco i passi da compiere per cambiare a regola d’arte 

di Carlo Giuro

Al via i moduli standard per la portabilità della previdenza complementare. Sono stati recentemente approvati dalle associazioni firmatarie delle linee guida per la gestione dei trasferimenti i documenti da utilizzare per cambiare fondo pensione. L’obiettivo è facilitare l’aderente nella richiesta di trasferimento mediante la semplificazione e la standardizzazione delle prassi e dei comportamenti dei fondi pensione. I modelli sono disponibili in versione completa sul sito del Mefop (www.mefop.it), che reca distinte sezioni per ciascuna tipologia di fondo pensione. I fondi pensione aderenti alla linee guida non potranno rifiutare richieste di trasferimento formulate con il modulo standard.

La normativa previdenziale, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, prevede che l’aderente ha la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica decorsi due anni dalla data di partecipazione (per FondInps il termine di portabilità è ridotto a un anno). L’obiettivo delle best practise è allora quello di definire norme di comportamento e standard di efficienza minimi garantendo agli aderenti stessi l’ottimizzazione dei tempi di evasione della richiesta. Istituite il 24 aprile 2008, derivano da un Codice di autoregolamentazione siglato presso il ministero del Lavoro tra Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza.

In esso viene ribadito il diritto del lavoratore alla portabilità e si definiscono poi le procedure. L’aderente invia la richiesta di trasferimento al fondo cedente, ferma restando la possibilità per il fondo cessionario di farsi carico dell’inoltro della richiesta di trasferimento ad esso consegnata dal medesimo aderente. Il trasferimento deve essere eseguito con tempestività e comunque entro sei mesi dal ricezione da parte del fondo cedente anche attraverso il fondo cessionario della richiesta di trasferimento completa. La completezza dei dati forniti deve essere verificata entro il termine perentorio di 45 giorni. Nell’ipotesi di incompletezza o insufficienza delle informazioni ricevute il fondo cedente richiede entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. In questo caso il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell’integrazione documentale. Anche il fondo cessionario ha 45 giorni, salvo interruzione, per le porre in essere le opportune verifiche. Il lavoratore può poi valutare il trasferimento ad altro fondo (oltre alla ipotesi del riscatto parziale o totale) nel caso in cui cambi lavoro. Tale possibilità sorge nel caso in cui il fondo pensione di riferimento in cui opera la azienda presso la quale si lavorava sia differente. Se invece il cambiamento dell’azienda avvenga all’interno dello stesso settore potrebbe ipotizzarsi il caso in cui la impresa di provenienza avesse sottoscritto un accordo aziendale per un fondo pensione aperto e quella di nuova assunzione ne abbia sottoscritto uno differente o trovi applicazione il fondo pensione chiuso settoriale. Una delle possibilità a disposizione è quella di trasferire la propria posizione individuale al nuovo fondo di riferimento. Il beneficio è da ricercarsi nella prosecuzione del percorso previdenziale senza interruzioni mantenendo ai fini del conteggio per le anticipazioni gli anni di adesione alla prima forma previdenziale. (riproduzione riservata)