di Antonio Ciccia  

L’assicurazione rimborsa la banca condannata a risarcire il risparmiatore danneggiato da Bond spazzatura.

Questa l’innovativa decisione del tribunale di Bologna (sentenza n. 3133/2011 del 24 ottobre 2011, depositata il 7 novembre 2011), che ha condannato una compagnia ritenendo che la responsabilità dell’istituto di credito è coperta dalla polizza rischi professionali.

La sentenza indirettamente può apportare un vantaggio anche ai risparmiatori, che potranno coinvolgere le assicurazioni nel procedimento di mediazione obbligatoria e che possono contare sul fatto che le stesse banche, destinatarie di richieste di danno, chiamino in giudizio in garanzie le loro assicurazioni.

Ma vediamo in dettaglio le motivazioni della sentenza.

Nel caso specifico alcuni risparmiatori hanno citato una banca per danni relativamente ad alcune operazioni di investimento in bond Parmalat e Argentina. La banca si è messa d’accordo e ha pagato una somma agli interessati, concludendo una transazione.

Dopo il pagamento, la banca (seguita dallo Studio legale Giorgi di Bologna) ha fatto causa all’assicurazione, chiedendo il pagamento di una somma pari all’importo sborsato, quale indennizzo previsto dalla polizza per la copertura della responsabilità civile professionale verso terzi.

L’assicurazione si è difesa contestando sia la copertura sia la transazione.

Quanto alla copertura l’assicurazione si è difesa sostenendo che la banca ha svolto operazioni di consulenza, in quanto tali esclusi dalla copertura.

Il giudice ha, invece, accertato che l’attività svolta dalla banca è stata di intermediazione e non di consulenza.

Rientra nell’attività di intermediazione fornire informazioni alla clientela, in particolare sui rischi dell’investimento. Altro aspetto dell’intermediazione (e no della consulenza) è stato ritenuto l’obbligo di assumere informazioni sulla attitudine e propensione al rischio del cliente. Siamo nel campo delle informazioni connesse alle operazioni di investimento. Se così è, allora, la copertura assicurativa opera pienamente. Il giudice ha quindi escluso che l’attività possa essere qualificata di consulenza ai sensi dell’articolo 1 del Testo Unico della Finanza (dlgs 58/1998) e cioè ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari.

Quanto al secondo aspetto, e cioè, alla transazione, l’assicurazione si è difesa sostenendo che non poteva essere messa di fronte al fatto compiuto e cioè all’accordo banca-cliente, senza poter dire la propria. La sentenza rifiuta questa tesi, ribattendo che si è trattata di una transazione per una cifra molto più bassa del valore dei titoli in contestazione e quindi anche l’assicurazione ne ha tratto indirettamente vantaggio.

L’assicurazione è stata condannata a versare quanto pagato dalla banca ai clienti e le spese legali dell’avvocato dei risparmiatori.

La sentenza riguarda i rapporti interni tra banche e assicurazioni: al risparmiatore poco importa se la banca recupera quanto ha pagato. Ma anche i risparmiatori potrebbero a cascata avere qualche beneficio. Si tenga conto, infatti, che ai sensi dell’articolo 5 del dlgs 28/2010 le controversie relative ai contratti bancari e finanziari sono soggetti alla conciliazione obbligatoria (causa di procedibilità dell’azione giudiziaria).

In sostanza, prima di iniziare una causa bisogna passare dall’organismo di mediazione.

In quella sede lo stesso risparmiatore potrà chiedere che venga convocata l’assicurazione, quale terzo garante. Alla mediazione devono partecipare tutti coloro che possono incidere sulla possibilità di raggiungere l’accordo, comprese le compagnie assicuratrici. Quindi potrà essere intavolata una trattativa a tre, con la prospettiva che un segnale di accordo arrivi da uno dei due interlocutori.

Mentre in sede giudiziale saranno le banche che potranno chiamare come terzo la propria compagnia, con una chance in più anche per l’investitore.