In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, una volta che il danneggiato abbia inviato la richiesta risarcitoria di cui all’art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ed atteso lo spatium deliberandi ivi previsto, lo stesso non incorre in alcun termine di decadenza per l’introduzione dell’azione di risarcimento. Ne consegue che quando, a seguito della richiesta risarcitoria, l’azione sia stata esercitata in giudizio, l’esaurimento di quest’ultimo in modo non satisfattivo della pretesa risarcitoria, per ragioni che non precludano la possibilità di esercitare nuovamente l’azione, non comporta la necessità di inviare una nuova richiesta ai sensi del citato art. 22. (Nella specie il danneggiato di un sinistro stradale aveva proposto una prima domanda di risarcimento in un giudizio conclusosi con una pronuncia di estinzione, per trasferimento dell’azione civile in sede penale; riproposta la medesima domanda, la stessa era stata dichiarata improponibile dai giudici di merito, che avevano ritenuto necessaria una nuova richiesta risarcitoria ai sensi dell’art. 22 l. n. 990 del 1969.
In applicazione del riportato principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).

Corte Suprema di Cassazione sez. III – 25 novembre 2010, n. 23907