Novità operative per gestire stragiudizialmente i danni subiti dal trasportato sono state elaborate dalla Consap, con delle linee guida che entrano in vigore per i sinistri denunciati dal 1 dicembre 2025 e che rientrino nella casistica dell’art. 283 cod. ass..
di Bianca Pascotto
Se è vero che il codice delle assicurazioni private prima e la giurisprudenza poi, garantiscono al trasportato la massima tutela per ottenere il risarcimento del danno ex art. art. 141, le linee guida elaborate dalla Consap, gestione FGVS, si allontano a grandi passi da questo obiettivo, creando una procedura che, nei tempi e nei modi, non agevola per nulla la definizione stragiudiziale del sinistro, ma ha unicamente lo scopo di semplificare e soprattutto risolvere le diatribe in sede di rivalsa tra l’impresa del vettore e l’impresa designata dal FGVS.
Vediamo cosa bolle in pentola nei 6 punti delle linee guida.
1) Procedura stragiudiziale ante rivalsa
Nel caso di sinistro con danni al trasportato che soddisfi una delle condizioni di cui all’art. 283 cod. ass. (veicolo non assicurato, veicolo non identificato, veicolo assicurato con impresa in stato di insolvenza etc..) l’assicuratore del vettore trasmette entro 10 giorni la richiesta risarcitoria all’impresa designata dal FGVS che aprirà il sinistro (entro i successivi 10 giorni), comunicandone il numero all’impresa del vettore.
2) Responsabilità
In caso di responsabilità esclusiva del veicolo antagonista accettata dall’impresa designata, quest’ultima potrà gestire il sinistro ma solo previo esplicito assenso del danneggiato.
In caso di responsabilità concorsuale l’impresa del vettore gestirà il sinistro, predefinendo la quota di responsabilità da attribuire al proprio assicurato.
Se il riparto della responsabilità è importante ai fini della rivalsa per certo nulla importa al trasportato ex art. 141 cod. ass. il quale non potrà subire alcun ritardo nella liquidazione del suo danno.
3) Determinazione dell’importo risarcitorio
Terminata l’istruttoria del sinistro l’impresa del vettore comunica l’importo da liquidare all’impresa designa la quale entro 20 giorni comunicherà se accetta la misura del concorso e l’importo ove la somma da versare sia inferiore al massimale di € 200.000; ove superiore dovrà richiedere il parere alla Consap e comunicare la decisione finale all’impresa del vettore.
Chissà se il redattore delle presenti linee guida ha tenuto in considerazione i termini per l’offerta risarcitoria ex art. 148 cod. ass..
4) Criteri per l’accertamento della responsabilità
Si pongono a capo dell’impresa del vettore tutta una serie di incombenze volte ad accertare la veridicità del sinistro che vanno dagli accertamenti sullo stato dei luoghi – anche in presenza di verbale della Pubblica autorità intervenuta – alla valutazione della CAI sottoscritta dalle parti, all’acquisizione degli atti penali, all’acquisizione del rapporto delle autorità e del referto del pronto soccorso.
Considerato che è il danneggiato che deve fornire la prova dell’evento, tutte queste prescrizioni sono dirette ad invertire l’onere della prova? Non credo sia immaginabile.
In merito alle prove testimoniali saranno ammesse solo quelle rese all’autorità giudiziaria, visto che si prevede che in caso di irreperibilità del testimone o di rifiuto a rilasciare dichiarazioni, il sinistro non potrà essere liquidato se la testimonianza è determinante per la prova dell’occorso sinistro.
5) Criteri per la quantificazione del danno
Vengono declinati gli obblighi in capo al medico legale fiduciario nell’accertamento del nesso causale, delle lesioni, della loro compatibilità con la dinamica del sinistro (come se fino ad oggi dette metodologie non fossero già applicate) e nella valutazione della congruità delle spese mediche da esibire in originale pena perdita del loro rimborso.
La liquidazione del danno dovrà avvenire in base alle tabelle di legge previste per le micro e per le macro permanenti e la liquidazione potrà discostarsi dalla valutazione indicata dal medico legale fiduciario in caso di forte divario tra la sua valutazione e quella del medico legale di parte.
6) istituzione di Osservatorio congiunto
Per monitorare l’applicazione di queste linee guida, per la raccolta di segnalazioni sulle difficoltà della loro applicazione e per apporre interventi migliorativi, è istituito un osservatorio composto da 8 membri in rappresentanza di Ania, Consap, Imprese designate e Imprese autorizzate con rotazione dei rappresentanti ogni 2 anni.
Queste linee guida pare abbiano da un lato scarsa memoria delle norme sulla RCA e dell’onere della prova -applicabile anche nella fase stragiudiziale del risarcimento del danno – e dall’altro prescrivono degli obblighi di condotta (specie nell’accertamento e quantificazione del danno) del tutto inutili in quanto da sempre applicati perché previsti per legge.
Per le osservazioni e critiche il rimando è al numero 381 di ASSINEWS.
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