IVASS pubblica il Provvedimento 163/2025 che introduce modifiche ai Regolamenti 40 e n. 41 del 2018, per completare il quadro normativo che ha istituito l’Arbitro Assicurativo
di Enzo Furgiuele
Il Provvedimento IVASS n. 163/2025, pubblicato il 26 novembre u.s. ha introdotto modifiche ai Regolamenti Ivass n. 40 e n. 41 del 2018, per completare il quadro normativo che ha istituito il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) per il comparto assicurativo: l’Arbitro Assicurativo (AAS), previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP), in analogia con quanto già operativo per i settori bancario e finanziario (ABF e ACF).
Necessità e Finalità
L’obbligo di informare il cliente sull’esistenza e sulle modalità per ricorrere all’Arbitro assicurativo scaturisce dal Decreto del Ministero delle imprese n°215/2024, che ha reso l’Arbitro pienamente operativo.
Il nuovo provvedimento IVASS persegue la finalità di garantire l’adempimento all’obbligo di trasparenza nei confronti dei clienti, imponendo interventi minimali sui documenti informativi precontrattuali e sui canali di comunicazione digitale.
Impatti operativi sulle Imprese e sugli Intermediari
Le nuove regole riguardano l’estensione dell’informativa ai contraenti da parte di intermediari ed imprese e operano nel modo seguente:
- Documentazione precontrattuale: nuova informativa
Imprese e intermediari devono inserire le informazioni relative alle procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo (o al sistema FIN.NET se il ricorso è rivolto ad un soggetto comunitario) nei documenti informativi da consegnare al cliente prima della conclusione del contratto:
- MUP (Modulo Unico Precontrattuale): Sia l’Allegato 3 (prodotti assicurativi non-IBIP) che l’Allegato 4 (prodotti d’investimento assicurativo – IBIP) previsti dal Regolamento IVASS n. 40 devono essere integrati con i riferimenti all’Arbitro assicurativo.
In particolare, il Provvedimento modifica la sezione VII del MUP (informazioni sugli strumenti di tutela del contraente) inserendo le istruzioni per rivolgersi all’Arbitro
- DIP Aggiuntivi (Documenti Informativi Precontrattuali Aggiuntivi): Tutti i DIP aggiuntivi disciplinati dal Regolamento IVASS n. 41 (Vita, Multirischi, IBIP, Danni e RC Auto) devono essere aggiornati con le nuove informazioni relative alla possibilità di rivolgersi all’Arbitro assicurativo.
È prevista una deroga al numero massimo di pagine precedentemente imposto per i DIP aggiuntivi. Viene infatti consentita una ulteriore pagina nella versione cartacea del documento solo se strettamente necessaria per estendere l’informativa sull’Arbitro Assicurativo.
- Aggiornamento informativa dei siti internet e dei profili social
È necessario l’aggiornamento degli strumenti di comunicazione digitale:
- Siti Web: Sia le imprese che gli intermediari devono riportare in modo chiaro sui propri siti internet le modalità di accesso e della possibilità di ricorso all’Arbitro assicurativo.
- Social Network: Anche i profili social degli intermediari devono includere riferimenti o link alla procedura stragiudiziale di ricorso all’Arbitro.
- Tempistiche di attuazione della nuova informativa
Le modifiche documentali e digitali sono state definite dall’Ivass in funzione della data di inizio dell’operatività dell’Arbitro assicurativo.
- Data di avvio dei ricorsi all’Arbitro assicurativo: dal 15 gennaio 2026 sarà possibile presentare i ricorsi.
- Adeguamento dell’informativa: Imprese e intermediari hanno l’obbligo di recepire le prescrizioni del Provvedimento e di adeguare integralmente la propria documentazione e i canali informativi entro il 14 gennaio 2026.
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