Il D.M. sulle catastrofi naturali sembra aver fatto un ulteriore passo in avanti. Siamo entrati in possesso di questa nuova bozza co-firmata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy che dovrebbe essere già stata positivamente sottoposta a IVASS e, quindi, di prossimo invio al Consiglio di Stato per recuperarne il parere e poi passare alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e successiva entrata in vigore

di Leandro Giacobbi

Premesso che la struttura del D.M. è rimasta pressoché inalterata, abbiamo voluto confrontare questa ultima versione con la precedente per verificare se alcuni aspetti critici fossero stati oggetto di riesame, accogliendo le richieste di revisione sollevate dal mercato.

Innanzitutto, alcune novità contraddistinguono l’art. 1 (Definizioni). Nella definizione di “assicurato” è stata eliminata la precisazione secondo cui, qualora il proprietario e l’impresa utilizzatrice dei beni non coincidano e i beni non siano già stati assicurati dal proprietario, l’obbligo assicurativo debba ricadere sull’utilizzatore.” Questa puntualizzazione era ovviamente dedicata agli enti oggetto di leasing o contratti analoghi. La sua eliminazione è da attribuire, forse, al fatto che l’obbligo assicurativo viene solitamente imposto dal contratto di leasing all’utilizzatore dei beni e che, pertanto, questa precisazione fosse non significativa. Resta il fatto che con questa eliminazione le società di leasing rientrano tra quelle soggette all’obbligo assicurativo.

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