RISK MANAGEMENT PERSONE
Autore: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj
ASSINEWS 369 – Dicembre 2024
Riprendiamo il caso del titolare di un negozio di abbigliamento 50 enne visto nello scorso appuntamento, per analizzare insieme questa volta cosa accadrebbe in caso di premorienza alla sua famiglia. Osserveremo quindi quale divario può presentarsi tra le prestazioni previdenziali spettanti e il tenore di vita pre-evento con particolare focus su quelle erogate in caso di premorienza dall’INPS e su come gli strumenti a disposizione degli addetti ai lavori possano essere da ausilio nell’individuare le necessità di tutela1.
Ricordiamo che la famiglia di Umberto è composta dalla moglie Laura, 40 anni, e da Maria e Antonio, i due figli rispettivamente di 5 e 10 anni. La moglie Laura, che molto saltuariamente aiuta il marito in negozio, prima di avere dei figli lavorava da circa sei anni come commessa di un negozio di alimentari.
Quindi ha versato dei contributi previdenziali al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti in INPS. Hanno due figli: Maria di 5 anni e Antonio il più grande di 10 anni. Vivono in un grande e accogliente appartamento in un piccolo comune del bresciano che vanta un ottimo livello di qualità della vita. Tutta la famiglia ama la natura e spesso, tutti insieme, fanno passeggiate in montagna. Umberto però è anche appassionato di mountain bike. Da anni, periodicamente, organizza con amici escursioni Bike & Hike, in particolare sulle Alpi orientali.
Questa è per lui una vera passione, che tuttavia genera in famiglia alcune preoccupazioni per via del suo spirito avventuroso. Sono infatti consapevoli che Umberto è l’unico portatore di reddito in famiglia e quindi anche dell’importanza di essere preparati a eventuali imprevisti, anche se Laura ora che i figli sono più grandi intende riprendere a lavorare.
Per queste ragioni il primo passo è quantificare quali potrebbero essere le coperture garantite dallo stato nel caso in cui Umberto venisse a mancare in modo tale da poter garantire alla moglie e ai figli le tutele adeguate. Come già detto più volte su queste pagine, l’analisi del bisogno deve indagare accuratamente le prestazioni dello stato sociale disponibili in caso di evento, essendo queste ultime la componente più significativa, in Italia, di tutela oggi disponibile.
Tanto più che le coperture, soprattutto per l’area del lavoro dipendente, si differenziano notevolmente in funzione del fatto che l’evento sia avvenuto per cause di servizio o per cause extra-servizio.
Nel primo caso l’INAIL (istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni di lavoro) gestisce prestazioni e rimborsi considerevolmente maggiori rispetto alle casse di previdenza pubblica. Tuttavia la previdenza pubblica obbligatoria (per autonomi e dipendenti l’INPS, per i liberi professionisti le casse di previdenza degli albi o enti professionali) è la forma più importante di garanzia prevista dal welfare state contro il rischio premorienza. A fronte quindi della mancanza di reddito del dante causa la famiglia disporrà sostanzialmente di una pensione ai superstiti, garantita solo agli eredi legittimi, per far fronte al tenore di vita necessario per sopravvivere.
Un’ulteriore componente di cui tener conto sono ovviamente i redditi stessi, come già citato in precedenza, dei superstiti e le loro disponibilità autonome.
Questa porzione dell’analisi determina quindi il gap di rendita ricorrente da colmare in caso di evento. A fianco di questa porzione di stima, la più significativa, occorre poi analizzare e rilevare le necessità di stato patrimoniale presenti al momento dell’evento.
Probabilmente la famiglia ha contratto debiti (mutui, finanziamenti, etc.) per l’incremento del proprio patrimonio in funzione della struttura di reddito di cui disponeva. In concomitanza dell’evento tale struttura non è sostanzialmente più la stessa, pertanto è utile immaginare una gestione coerente di tali debiti che devono essere estinti o in qualche maniera fortemente ridimensionati in funzione delle mutate condizioni reddituali.
Quindi, avremo di fronte una situazione in cui si determineranno perdite di natura ricorrente (gap di rendita rispetto al tenore di vita) e perdite di natura immediata. Umberto è un COMMERCIANTE, quindi come tale è un lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Speciale Commercianti INPS in cui versa i contributi IVS destinati oltre che alla pensione di vecchiaia, ai fini dell’Invalidità e dei Superstiti.
Essendo commerciante non è tenuto all’obbligo di assicurazione INAIL. Pertanto, in caso di premorienza la famiglia di Umberto dovrà rivolgersi all’INPS per ottenere una prestazione ai superstiti. Ricordiamo che la pensione ai superstiti consiste in una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato o dell’iscritto lavoratore attivo. Se il dante causa al momento del decesso è in costanza del rapporto di lavoro, i superstiti legittimi hanno diritto alla cosiddetta pensione indiretta.
Se il dante causa al momento del decesso è già pensionato i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità. Più precisamente, la concessione avviene in base a requisiti diversi a seconda del beneficiario e quando questi requisiti vengono a mancare decade anche il diritto alla pensione.
Le pensioni ai superstiti possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:
• Reversibilità ordinaria se il pensionato, al momento del decesso, è già titolare di un trattamento di pensione diretta di vecchiaia, di anzianità, di vecchiaia anticipata o di inabilità. L’assegno ordinario di invalidità, invece, ai sensi della legge 222/1984 non è reversibile. I superstiti hanno anche diritto alla pensione supplementare di reversibilità qualora il defunto fosse anche titolare di pensione supplementare diretta.
• Indiretta ordinaria se l’iscritto alla data del decesso era in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni, oppure di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio. Ai soli fini del raggiungimento dei suddetti requisiti assicurativi e contributivi si considerano utili anche i periodi di godimento dell’assegno ordinario d’invalidità nei quali non risulti svolta attività lavorativa.
• Pensione privilegiata indiretta solo nel caso in cui la morte sia in rapporto causale diretto con finalità di servizio e che i superstiti non godono per la stessa ragione della rendita Inail o di altre prestazioni.
• Indiretta di inabilità a seguito del riconoscimento dello stato d’inabilità dell’iscritto, avvenuto in un momento successivo al suo decesso. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione della domanda da parte dell’iscritto, in quanto ai suoi superstiti non è concessa la facoltà di farne richiesta. Se nessuna di queste prestazioni può essere concessa, al coniuge, o in mancanza ai figli, spetta l’indennità di morte, una elargizione una tantum basata sull’entità dei contributi versati dall’assicurato.
Prestazioni riconosciute in caso di premorienza
Ricordiamo che i soggetti superstiti che hanno diritto a ottenere la prestazione previdenziale alla morte del lavoratore sono esplicitamente individuati dalla legge e sono senz’altro il coniuge e i figli con le seguenti specifiche.
Per il coniuge il diritto alla pensione è automatico, senza il bisogno del riconoscimento di alcuna condizione di carattere soggettivo.
Al coniuge superstite, se separato con addebito, la pensione spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti. La pensione spetta anche al coniuge divorziato solo se titolare di assegno divorzile e a condizione che non si sia risposato. Qualora il defunto avesse contratto due matrimoni, la pensione ai superstiti sarà ripartita tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato (del primo matrimonio) dal Tribunale.
Da ultimo la “norma anti-badante” introdotta per scoraggiare i cosiddetti “matrimoni di comodo”, che prevedeva una riduzione della pensione indiretta o di reversibilità del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il deceduto mancante rispetto al decimo, qualora il matrimonio fosse stato contratto a età del dante causa superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni, è stata definita incostituzionale.
Nello specifico la Corte, con la sentenza n. 174 depositata il 14 luglio 2016, ha dichiarato incostituzionale la norma, in quanto le limitazioni introdotte dalla stessa si collegano alla presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant’anni con una persona di vent’anni più giovane traggano origine dall’intento di frodare l’erario, in assenza di figli minori, studenti o inabili.
Ma secondo la Corte, resta “l’intrinseca irragionevolezza della disposizione impugnata, che enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo”.
Si tratta di un presupposto di valore fortemente dissonante rispetto all’evoluzione del costume sociale, affermano i giudici, sottolineando il “non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali, indipendenti dall’età”. E così, “la piena libertà di determinare la propria vita affettiva ben si collega all’allungamento dell’aspettativa di vita”.
In ogni caso il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge superstite e/o per il coniuge divorziato, qualora contragga nuovo matrimonio. Contestualmente al coniuge, la pensione ai superstiti spetta ai figli, anche adottivi e minori affidati.
Devono possedere uno dei seguenti requisiti:
• Minore età (inferiore a 18 anni);
• Maggiore età studente di scuola media o professionale fino a 21 anni a carico del deceduto a condizione di non prestare attività lavorativa;
• Maggiore età studente universitario per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, sempre che risulti a carico del deceduto e non presti attività lavorativa;
• Inabile di qualsiasi età che risultasse a carico del deceduto.
Il requisito della vivenza a carico del soggetto lavoratore- pensionato deceduto, non richiesto per il coniuge e per i figli minori, viene soddisfatto al sussistere di due precise condizioni:
a) la non autosufficienza economica: il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%;
b) mantenimento abituale: ove il superstite non conviva con il defunto occorre accertare che il dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite.
In funzione del numero e della tipologia dei soggetti componenti il nucleo famigliare, la pensione viene suddivisa tra i superstiti nelle seguenti misure:
Ovviamente se si tratta di pensione di reversibilità si applica la percentuale all’importo della pensione liquidata al deceduto.
Per la pensione indiretta si calcola l’importo di quella che sarebbe spettata all’assicurato al momento del decesso tenendo conto dell’entità dei contributi accreditati a quella data e si applica la percentuale spettante.
A Silvia, come visto precedentemente, spetterà il 60% della quota di pensione che Umberto ha maturato prima del decesso, la cosiddetta pen sione indiretta.
La prestazione INPS al netto delle imposte sarà pari a 10.810 € pertanto si rileva un bisogno di integrazione annua pari 17.031 €, che sommato per tutti gli anni di vita residua determina un capitale totale di 867.997 €. Ai figli, invece, spetterà a ciascuno il 20% della prestazione, per un importo pari 3.701 euro.
Per entrambi i figli si rileva un bisogno di integrazione annua, quale differenza tra la quota di competenza del reddito del capofamiglia spettante a ogni figlio e l’effettiva disponibilità post evento, pari a 5.579 euro.
Tale valore è esteso per la durata del periodo di tutela, che nel caso dei figli è considerato solo fino all’età di 26 anni. Per tale motivo si determinano rispettivamente un capitale di tutela di 116.989 € per il primo figlio e di 89.125 € per il secondo figlio. Pertanto, nel caso l’evento si verifichi la famiglia dovrà poter disporre di un capitale di tutela di 1.074.111 €, per poter mantenere l’attuale tenore economico per il periodo di copertura impostato.
Si precisa che il coniuge ha sempre diritto alla pensione, mentre i figli solo fino al limite d’età entro il quale sono a carico dei genitori (26 anni di età), come sopra descritto. Per tale ragione, la durata della copertura è diversa per i due figli: di 21 anni per il figlio di 5 anni; di 16 anni per il figlio di 10 anni.
In conclusione, anche in questo caso è subito evidente che le prestazioni previdenziali per gli eventuali superstiti non risultano proporzionate al tenore di vita raggiunto. Perciò ancora una volta risulta necessario per queste figure stipulare una adeguata polizza temporanea caso morte con capitali congrui a tutelare l’intero nucleo familiare.
1 Per l’elaborazione dei calcoli si è utilizzato il software RMP realizzato da Epheso I.A. srl e distribuito in collaborazione con Assinform al sito: https://formazioneivass.it/prodotto/risk-management-persone-new/
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