di Bianca Pascotto

La Corte di Cassazione ha detto si al rimborso delle spese mediche sostenute dal danneggiato presso strutture sanitarie private, anziché presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Sembrerebbe quasi una ovvietà, ed invece assai spesso nella liquidazione dei danni da sinistro stradale, la presentazione di fatture quietanzate rese da strutture mediche private non vengono rimborsate, adducendo a giustificazione la possibilità/obbligo di rivolgersi alle strutture pubbliche che erogano medesimi servizi a costi minori.

Detta motivazione, che per certo ha una sua logica – quantomeno sotto il profilo economico patrimoniale – trova il suo sostegno giuridico nell’art. 1227 comma 2 del codice civile il quale dispone che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

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