Novità in vista per il settore assicurativo. Sono diversi, infatti, gli articoli della legge di Bilancio 2024 (trasferita nei giorni scorsi alle Camere) che riguardano il settore.

La  novità principale riguarda l’obbligo per tutte le aziende di stipulare, entro la fine del 2024, una polizza per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Restano quindi ad ora escluse dall’obbligo le abitazioni private.

Obbligo copertura contro le catastrofi per le aziende

L’articolo 24 della Legge di Bilancio 2024 prevede infatti che le aziende con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia (tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese) sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

La manovra nel testo attuale prevede che le imprese senza copertura assicurativa restino escluse «dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

Le imprese di assicurazione sono obbligate (pena sanzioni da 200 mila euro a 1 milione) a fornire tale copertura e possono farlo sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In questo caso il consorzio deve essere registrato presso la Consap Spa e approvato dall’Ivass.

Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei beni delle imprese (in discussione) il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L’obbligo di assicurazione non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Fondo garanzia vita e ritenuta d’acconto sulle provvigioni

Un’altra norma che riguarda il comparto è la auspicata norma sul fondo di garanzia del ramo Vita.

Nel settore dell’intermediazione, se gli intermediari si sono visti esonerati dall’obbligo di iscriversi all’Enasarco (obbligo che era presente nelle prime bozze), potrebbero vedersi costretti a versare in futuro una ritenuta d’acconto sulle provvigioni pari al 23%.