di Bianca Pascotto

Il possesso della fattura emessa dal carrozziere è per molti danneggiati, l’indiscutibile prova del danno subito e del diritto ad ottenerne l’integrale il rimborso da parte della compagnia, quand’anche l’importo della fattura non sia ancora stato versato al carrozziere.

La fattura, nell’immaginario collettivo, è quel documento che dimostra il credito e la sua emissione è l’indefettibile ed esclusiva condizione per poter essere pagati.

Peccato che così non sia o, più correttamente, è necessario precisare:

1) se la fattura è stata accettata dal debitore (es. sottoscritta, concordata, non contestata entro termini ordinari), allora in questi casi fa piena prova delle prestazioni in essa indicate e dei relativi importi, perché il debitore ha riconosciuto il rapporto contrattuale sotteso al documento contabile e dunque non può sottrarsi al pagamento;

2) se non è stata accettata allora la fattura è solo un indizio, una presunzione di quanto in essa contenuto e in caso di contestazione, l’emittente della fattura (il creditore) dovrà provare il suo diritto di credito.

Ricordiamoci che la fattura è un documento contabile, di formazione unilaterale che ha valenza fiscale se ed in quanto emessa nel rispetto delle specifiche norme, ma non dimostra nulla in merito al rapporto contrattuale in essere tra le parti (creditore e debitore) e alle sottese obbligazioni (fin troppo noto è ad esempio il fenomeno della falsa fatturazione).

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