IL CASO

Opera l’esclusione per danni a cose di terzi che si trovano in consegna o custodia dell’assicurato?

Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 358 – dicembre 2023

1. Il caso

Tizio, artigiano edile avente una relazione sentimentale con una condomina, lasciava il proprio furgone all’interno del parcheggio condominiale onde trascorrere alcuni giorni di vacanza con la consorte, che lasciava il proprio posto macchina al compagno, residente altrove.

Mentre la coppia rientrava a casa, notava la presenza di alcuni mezzi dei VV.FF. sul parcheggio condominiale; contestualmente, l’artigiano notava che la porzione anteriore del suo furgone era stata oggetto di un piccolo incendio, che, successivamente, viene fatto risalire alle esalazioni provenienti dalla vecchia caldaia condominiale ubicata nel seminterrato.

In seguito alla richiesta di risarcimento notificata all’amministratore di condominio, lo stesso provvedeva prontamente a trasmettere gli incartamenti al broker, che, a sua volta, denunciava il sinistro alla compagnia assicurativa.

Dopo una prima fase istruttoria che confermava un problema tecnico della caldaia ascrivibile ad una insufficiente manutenzione, il legale ufficiato dal danneggiato per gestire il danno comunicava all’amministratore che la compagnia non avrebbe dato seguito alla richiesta di risarcimento: il furgone risultava essere oggetto di consegna e custodia da parte del condominio – inteso come ente di gestione – e, per tale ragione, avrebbe trovato applicazione l’esclusione di polizza per “danni a cose di terzi che si trovano in consegna
o custodia dell’assicurato”.

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