LO AFFERMA LA SUPREMA CORTE: VA PROVATO CHE L’ASSETTO ORGANIZZATIVO HA INCISO SUL SINISTRO
di Dario Ferrara
In caso di infortunio sul lavoro la sanzione ex dlgs 231 a carico dell’azienda scatta quando c’è colpa organizzativa. Ossia, la responsabilità amministrativa della società può essere addebitata al verificarsi di determinate condizioni ed elementi costitutivi. Tra questi il caso in cui c’è una lacuna nell’organizzazione d’impresa. E compete sempre alla pubblica accusa provare che l’assetto produttivo dell’azienda abbia avuto un’incidenza causale sul reato presupposto; affinché per il sinistro occorso al dipendente si configuri la responsabilità amministrativa a carico dell’ente, il reato sotteso deve risultare commesso nell’interesse o a vantaggio della società. La condanna va esclusa, dunque, quando il giudice del merito non motiva sulla violazione delle regole cautelari da parte del datore. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 39615, pubblicata il 20 ottobre dalla IV sezione penale.

Il caso. Il ricorso proposto dalla società è accolto contro le conclusioni del procuratore generale presso la Suprema corte, che chiedeva il rigetto: scatta lo stop per la condanna alla sanzione amministrativa di 100 mila euro (200 quote da 500 euro ognuna). Nell’infortunio il lavoratore aveva riportato lesioni gravissime costategli l’invalidità permanente al 75%: mentre stava sostituendo il nastro trasportatore del silos, l’operaio si era ritrovato con la testa schiacciata contro lo spigolo della balaustra dal carroponte guidato da un collega. La Corte d’appello ha stabilito che la scelta d’intervenire di notte, assunta dall’azienda, risultava dettata dalla necessità di non intralciare la produzione, ma andava a scapito della sicurezza del personale. La motivazione del giudice di secondo grado, tuttavia, è da ritenersi “carente” perché non si confronta con i criteri d’imputazione oggettiva della responsabilità al datore, indicati dall’articolo 5 del decreto legislativo 231/2001, che contiene il riferimento all’interesse e al vantaggio dell’impresa.

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