È QUANTO PREVEDONO LE NUOVE INDICAZIONI DEL MEF: ILLECITO RIQUALIFICABILE IN MELIUS O IN PEIUS
di Giovanni Barbato e; Luciano De Angelis
Nell’iter sanzionatorio amministrativo antiriciclaggio contano tutti gli elementi in possesso di chi ha potere di determinare la sanzione: e cioè, oltre agli elementi acquisiti in fase di ispezione, ci sono ora quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria e forniti dalla parte nell’ambito della partecipazione al procedimento. Ed è sulla base di tutte queste informazioni che si potrà procedere anche a una riqualificazione dell’illecito, in melius o in peius. È questa una delle novità più rilevanti che emergono dalla circolare del ministero dell’economia e delle finanze, del 17/6/2022, protocollo Dt 56499, che ha aggiornato il provvedimento prot. Dt 54071 del 6/7/2017 sulle istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio amministrativo antiriciclaggio di cui all’articolo 65 del dlgs 231/2007.

L’omessa segnalazione. Sull’omessa segnalazione di operazioni sospette la circolare precisa, tra l’altro, come sia onere dell’autorità verbalizzante individuare in quale delle due fattispecie tipizzate dal legislatore sia sussumibile il fatto concreto: la fattispecie “base”, non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale, laddove la sanzione pecuniaria è prevista nella misura di 3 mila euro; la fattispecie “qualificata” di illecito, tipizzata dal legislatore in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nel carattere “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” della condotta. In tal caso, la sanzione da applicarsi varia tra un minimo di 30 mila e un massimo di 300 mila euro.

Importante novità è quella che la potestà dell’amministrazione irrogante di procedere a una motivata riqualificazione del fatto (in melius o in peius) potrà avvenire non solo sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, ma anche di quelli forniti dalla parte nell’ambito della partecipazione procedimentale prevista dalla normativa vigente. Di rilievo è la precisazione del Mef sul fatto che l’eventuale riqualificazione del fatto in peius dovrà essere adeguatamente motivata con riferimento ai parametri che definiscono la violazione qualificata ex art. 58, comma 2 del dlgs n. 231/2007.

L’elemento soggettivo. Il Mef si sofferma sulla valutazione dell’intensità e grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno. In tale prospettiva, si procede sulla base di una valutazione complessiva riguardante il livello di diligenza, di attenzione e di perizia esigibile dal soggetto obbligato anche in relazione al grado e alla tempestività dell’attivazione del soggetto obbligato, in termini di approfondimento delle potenziali criticità rilevate e di superamento delle lacune delle informazioni possedute, mediante l’adozione di misure nella sua disponibilità (consultazione di fonti aperte, documentata richiesta al cliente di elementi informativi integrativi).

I criteri di applicazione della sanzione. Per quanto attiene, infine, ai criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 67 del dlgs 231/2007 nella circolare viene precisato che un’ulteriore e distinta analisi riguarderà principalmente la “capacità finanziaria” del responsabile della violazione che sarà valutata dall’amministrazione sulla base dei dati concernenti l’autore della violazione e/o l’obbligato in solido, tratti da fonti ufficiali ed eventualmente riportati dai verbalizzanti nella contestazione, ovvero sulla base degli elementi forniti e della documentazione fiscale prodotta dagli stessi interessati, nella misura in cui la stessa risulti idonea ed esaustiva.

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