di Carla De Lellis
Stretta sul prepensionamento con «opzione donna». Il prossimo anno potranno fruire soltanto le lavoratrici caregiver oppure con invalidità di grado non inferiore al 74% oppure licenziate o dipendenti da aziende in crisi, a patto che entro fine anno matureranno non meno di 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 60 anni. È sufficiente un’età di 58 anni alle lavoratrici o dipendenti da aziende in crisi, oppure con almeno due figli; di 59 anni alle lavoratrici con un figlio. A prevederlo è la bozza di legge di bilancio per il 2023, che proroga con modifiche una misura già operativa nel passato e che ha permesso, finora, di mettersi prima in pensione, con anticipo in media di 53 mesi (4,5 anni) sui requisiti ordinari di pensionamento, a circa 180 mila lavoratrici.

Misura rosa. Non è nuova come misura di prepensionamento. Dà la possibilità d’incrociare le braccia prima del tempo (appunto) alle sole lavoratrici, sia del settore pubblico che di quello privato, e sia dipendenti che autonome, a determinati requisiti di età e contributi. L’ultima proroga, disposta con la Manovra 2022, permette d’incrociare le braccia alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, hanno compiuto almeno 58 anni d’età (59 se autonome) e almeno 35 anni di contributi. In tal caso, la pensione viene calcolata con il sistema contributivo dopo una “finestra” di attesa di 12 mesi nel caso di lavoratrici dipendenti e di 18 mesi nel caso delle lavoratrici autonome.

La nuova proroga. La Manovra 2023 prevede l’ennesima proroga con ammissione al beneficio alle lavoratrici che matureranno i requisiti entro il prossimo 31 dicembre 2022 che, tuttavia, non sono più solo di tipo contributivo e anagrafico (età); è stata aggiunta una “condizione” sociale.

Requisiti (entro il 31 dicembre 2022). Come nelle precedenti versioni, i requisiti contributivo e anagrafico vanno maturati entro la fine del corrente anno (31 dicembre 2022); invece, diversamente dal passato, non c’è alcuna differenza tra lavoratrici autonome e dipendenti. In particolare, l’età da compiere entro il 31 dicembre 2022 è di 60 anni per entrambi le categorie di lavoratrici; scende di un anno (59 anni) nel caso di lavoratrici con un figlio e di due (58 anni) in presenza di due o più figli. È di 58 anni, inoltre, anche nel caso di lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Le condizioni (durante il 2023). È la principale novità rispetto al passato. Oltre ai requisiti d’età e contribuzione, da maturare entro il 31 dicembre 2022, la lavoratrice, autonoma o dipendenti, può beneficiare di opzione donna se appartiene a una delle seguenti condizioni:

a) svolge assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) soffre una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per

il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) è lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

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