Non si può condannare il conducente se il pedone investito sbuca all’improvviso davanti all’auto. O meglio: non si può farlo senza considerare la «causalità della colpa». E dunque scatta lo stop alla sanzione per omicidio colposo quando il giudice del merito non considera la velocità che il veicolo avrebbe dovuto tenere per evitare il sinistro, oltre a quella a cui realmente marciava la vettura. A maggior ragione quando si tratta di ribaltare un’assoluzione, sia pure ai soli effetti civili: la condanna può scattare solo «oltre ogni ragionevole dubbio». Emerge dalla sentenza 42018/22, pubblicata dalla IV sezione penale della Cassazione.
Nessun rimprovero. Accolto il ricorso proposto dall’assicurazione come responsabile civile del sinistro. L’imputato è condannato per colpa specifica dopo la perizia esperita in appello sul rilievo che sussiste la violazione dell’art. 141 Cds in tema di velocità dei veicoli. L’automobilista si trova su una strada urbana ma lontana dal centro abitato: procede a circa 50 km/h e il limite di 30 non risulta segnalato. Lo stesso perito, tuttavia, ammette che un conducente in transito potrebbe ritenere il tratto extraurbano, dunque con il limite dei 90 all’ora: la strada attraversa poderi agricoli. Ed è proprio dal suo terreno che viene l’anziano agricoltore travolto dall’auto: spunta dopo una curva da un’apertura non segnalata nel muro di contenimento, sovrastato dalle piante, dove non ci sono strisce pedonali. L’uomo voleva andare a prendere la sua macchina parcheggiata di fronte. Il Tribunale ritiene non rimproverabile il superamento del limite non conoscibile dall’automobilista. E la Corte d’appello non si confronta con le argomentazioni del primo giudice quando accoglie il gravame delle parti civili.
Condotta imprevedibile. L’errore sta nel non valutare se il rischio concretizzatosi rientra in quello che la norma cautelare violata mira a evitare. Il giudice d’appello non considera se sia proprio il pedone a introdurre un rischio eccentrico che può interrompere il nesso causale con il danno: affinché l’investitore sia assolto, serve che la condotta del pedone sia ponga come causa dell’evento «eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile». Il giudizio continua in sede civile.
Dario Ferrara
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