Non si può condannare il conducente se il pedone investito sbuca all’improvviso davanti all’auto. O meglio: non si può farlo senza considerare la «causalità della colpa». E dunque scatta lo stop alla sanzione per omicidio colposo quando il giudice del merito non considera la velocità che il veicolo avrebbe dovuto tenere per evitare il sinistro, oltre a quella a cui realmente marciava la vettura. A maggior ragione quando si tratta di ribaltare un’assoluzione, sia pure ai soli effetti civili: la condanna può scattare solo «oltre ogni ragionevole dubbio». Emerge dalla sentenza 42018/22, pubblicata dalla IV sezione penale della Cassazione.
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Dario Ferrara
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