GIURISPRUDENZA

Autore: Domenico Caiafa
ASSINEWS 347 – dicembre 2022 

Rivisitazione dell’Istituto nel tempo

L’art. 1206 c.c. recita: “il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere alla sua obbligazione”. Il creditore, in tale evenienza, deve pagare i danni dovuti al debitore che si trova a dover esborsare interessi o ad essere considerato inadempiente a causa del comportamento dell’altra parte, illegale o poco commendevole.

La mora del creditore è un istituto previsto dal legislatore agli artt. 1206 cc e seguenti: si verifica allorquando viene, senza legittimo motivo, rifiutato il pagamento del debitore (o del terzo, se previsto = Cass. I sez 26.04.2021 n 10978) e quando, per le ragioni più svariate, si aggrava la posizione del debitore a causa di un comportamento ascrivibile ad esso creditore (Cass S.U. n. 2290 depositata in data 7/12/2018).

Le normative sulla mora credendi postulano l’esigenza di un’obbligazione avente ad oggetto una prestazione non suscettibile di essere eseguita senza una qualche forma di cooperazione del creditore e, quindi, non si applica alle obbligazioni naturali né a quelle negative.

Il creditore, sostanzialmente, è in mora in due situazioni:
1) quando rifiuta la prestazione, senza legittima motivazione;
2) quando omette di compiere gli atti necessari perché il debitore possa adempiere (rispetto alle convenzioni anche contrattuali) con atteggiamenti che il magistrato dovrà impegnarsi ad individuare nel suo comportamento.

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