NEL REGOLAMENTO EUROPEO 2022/1925 I PALETTI PER LE IMPRESE QUALIFICABILI COME GATEKEEPERAntonio Ciccia Messina
Regole chiare per le piattaforme commerciali online. Si chiamano “gatekeeper” e l’Ue ha voluto scrivere regole definite. Lo ha fatto con il regolamento n. 2022/1925 del 14 settembre 2022, intitolato ai mercati equi e contendibili nel settore digitale, noto anche come Digital markets act (Dma), che diventerà operativo a partire dal 2 maggio 2023.

Il regolamento sui mercati digitali accompagna il parallelo regolamento sui servizi digitali (regolamento Ue n. 2022/2065 del 19 ottobre 2022, si veda ItaliaOggi Sette del 14 novembre 2022): entrambi intendono cooperare da diverse prospettive alla regolamentazione dei servizi digitali, con obblighi chiari e commisurati all’importanza delle piattaforme online.

In effetti, gran parte degli acquisti sono ormai fatti in rete e come si disciplinano i mercati della vita reale, così deve essere fatto per quelli digitali. Bisogna fare in modo che chi ha la disponibilità di piazze virtuali non strozzi il mercato con pratiche sleali e anzi ci metta del suo affinché siano luoghi elettronici aperti e accessibili.

Il Dma, innanzi tutto, definisce i gatekeeper digitali e cioè le piattaforme online di grandi dimensioni, che sono il punto strategico di accesso tra utenti commerciali e consumatori.

Proprio perché di grandi dimensioni, potrebbero imporre regole e manipolare l’economia digitale.

I gatekeeper dovranno operare determinati cambiamenti, ad esempio, garantendo che gli utenti finali possano facilmente disdire l’abbonamento ai servizi di piattaforma di base o disinstallare servizi di piattaforma di base preinstallati, astenendosi dall’installare programmi predefiniti insieme al sistema operativo, fornendo dati di prestazione pubblicitaria e informazioni sulle tariffe delle inserzioni pubblicitarie, consentendo agli sviluppatori di utilizzare sistemi di pagamento alternativi in-app o consentendo agli utenti finali di scaricare negozi di applicazioni software alternativi.

Tutto quello che serve per non faticare in maniera spropositata per entrare in un ambiente digitale.

Nel dettaglio del regolamento in esame, le imprese che gestiscono uno o più cosiddetti “servizi di piattaforma di base”, elencati nel Dma stesso, sono designate come gatekeeper se soddisfano requisiti particolari.

I servizi interessati sono: servizi di intermediazione online quali negozi di applicazioni software, motori di ricerca online, servizi di social network, alcuni servizi di messaggistica, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali, browser web, servizi di cloud computing, sistemi operativi, mercati online e servizi pubblicitari.

Quanto alle condizioni strutturali per rientrare nel campo di applicazione delle nuove norme, il Dma prende in considerazione le imprese che detengono una posizione economica forte, hanno un impatto significativo sul mercato interno e operano in più paesi dell’Ue; occupano una forte posizione di intermediazione, nel senso che collegano un’ampia base di utenti a un gran numero di imprese; detengono (o stanno per detenere) una posizione solida e duratura sul mercato, vale a dire stabile nel tempo.

L’impresa deve cioè aver risposto ai due criteri appena elencati in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

Obblighi e divieti. Una volta stabilito chi è il gatekeeper, il regolamento stabilisce obblighi e divieti così da avere benefici per il mercato digitale.

I gatekeeper devono rendere i propri servizi interoperabili e devono consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma. Inoltre, devono fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire agli inserzionisti e agli editori di effettuare verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma, Infine, devono consentire agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma.

Passando ai divieti, i gatekeeper non dovranno più riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento favorevole in termini di classificazione rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi sulla loro piattaforma né impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma. Inoltre, non dovranno impedire agli utenti di disinstallare software o applicazioni preinstallati se lo desiderano e non dovranno, infine, tenere traccia per motivi pubblicitari degli utenti finali al di fuori dei servizi essenziali della piattaforma, senza previo consenso dei diretti interessati.

Per garantire l’efficacia delle nuove norme il Dma prevede sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi.

Se un gatekeeper non rispetta le norme, la Commissione Ue potrà irrogare ammende fino al 10% del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa, o fino al 20% in caso di infrazioni ripetute, e penalità di mora fino al 5% del fatturato mondiale totale giornaliero dell’impresa.In caso di infrazioni sistematiche la Commissione potrà imporre rimedi aggiuntivi.

Se necessario per conseguire la conformità, e qualora non siano disponibili misure alternative altrettanto efficaci, queste possono consistere in rimedi strutturali, quali l’obbligo per un gatekeeper di vendere un’impresa, o parti di essa (ossia la vendita di unità, attività, diritti di proprietà intellettuale o marchi), o il divieto per un gatekeeper di acquisire qualsiasi impresa che fornisca servizi nel settore digitale o servizi che consentono la raccolta di dati interessati dall’inosservanza sistematica.

L’applicazione effettiva del Regolamento 2022/1925 inizierà a partire dal 2 maggio 2023. Nei successivi due mesi e non oltre il 3 luglio 2023 i potenziali gatekeeper dovranno notificare alla Commissione che forniscono servizi di piattaforma di base se raggiungono le soglie stabilite dalla legge sui mercati digitali.

Una volta ricevuta la notifica completa, la Commissione disporrà di 45 giorni lavorativi per valutare se l’impresa raggiunge le soglie e designarla come gatekeeper. In seguito a tale designazione, i gatekeeper avranno sei mesi di tempo per conformarsi ai requisiti della legge sui mercati digitali, al più tardi entro il 6 marzo 2024.
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