Chi incorre in un incidente in prossimità di una telecamera comunale deve attivarsi tempestivamente per esercitare il suo diritto d’accesso qualificato. Che può essere limitato solo se il filmato è stato cancellato perché è stato superato il termine legale di conservazione. Lo ha evidenziato il Tar Lombardia, sez. Brescia, II, con la sentenza n. 974 del 20 ottobre 2022. Un utente stradale è incorso in un sinistro senza feriti e per questo motivo ha richiesto dopo qualche mese al comune di Brescia il rilascio dei filmati ripresi da una telecamera posizionata sulla pubblica via. Contro il conseguente rifiuto derivante sia dall’avvenuta cancellazione del filmato che dalla disposizione interna che inibisce l’esercizio del diritto d’accesso agli incidenti senza feriti, l’interessato ha proposto censure al collegio che si è limitato a dichiarare l’improcedibilità della vertenza a causa di una istanza di accesso tardiva. Il diritto d’accesso, specifica il collegio, è infatti esercitabile ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990 «fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti». Che nel caso in specie risulta al massimo di 7 giorni.

Stefano Manzelli

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