PER IL MINISTERO DEL LAVORO LA SORVEGLIANZA SANITARIA HA REGOLE AD HOC

di Daniele Cirioli
La sorveglianza sanitaria nel luogo di lavoro va effettuata nei casi previsti dalla legge e qualora ne faccia richiesta il lavoratore, cioè in base a quanto prescritto dall’art. 41, comma 1, lett. a, del dlgs 81/2008 (TU sicurezza lavoro). Lo precisa il ministero del lavoro (commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro) nell’interpello 2/2022, in risposta a un quesito della regione Lazio.

La questione. La regione ha chiesto parere su una precisa questione: se l’obbligo di sorveglianza sanitaria sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni dell’art. 41 del Tu sicurezza (articolo che disciplina proprio la «sorveglianza sanitaria»); o se, piuttosto, ai sensi dell’art. 18 dello stesso Tu, il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori, nonché della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo di conseguenza una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi valutati in relazione alla mansione specifica. Nel primo caso (sorveglianza ex art. 41), gli obblighi a carico del datore di lavoro sarebbero connessi in via esclusiva con l’applicazione dei giudizi d’idoneità del medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione da questi giudizi previste; nel secondo caso (sorveglianza ex art. 18), si tratterebbe di un’attività meno limitata, perché non vincolata alle previsioni dell’art. 41.

Il chiarimento. L’interpello spiega che, in base alla normativa vigente, la sorveglianza sanitaria va ricondotta all’art. 41 del Tu sicurezza. A sostegno di ciò, la commissione ricorda, prima di tutto, che la «sorveglianza sanitaria» è definita dal TU sicurezza (art. 2) come “insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, nonché alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”. Quindi richiama l’art. 18 per ricordare che, in capo al datore di lavoro, c’è l’obbligo di «nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti» dal Tu; e che il datore di lavoro, quando «affida i compiti ai lavoratori», deve tenere conto delle capacità e delle condizioni in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. In base all’art. 41, in conclusione, la sorveglianza sanitaria va effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa e dalle indicazioni della Commissione consultiva sulla sicurezza lavoro; e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Sempre l’art. 41, inoltre, stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprenda, tra l’altro, una visita medica preventiva finalizzata a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato (idoneità alla mansione specifica) e una visita medica periodica di controllo, di norma una volta l’anno.

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