RIMBORSI BOLLETTE ENTRO IL 12/1 RIFERITI AL 2022, BUONI CARBURANTE SPENDIBILI ANCHE NEL 2023
Due vie per usufruire dei fringe benefits da parte dei lavoratori. Infatti, mentre le bollette da rimborsare entro il 12 gennaio devono necessariamente riferirsi a consumi avvenuti nell’anno 2022, i buoni carburante vanno consegnati entro il 12 gennaio, ma possono essere spesi anche successivamente (cioè nel corso dell’anno 2023).
Le nuove spese. Le nuove tipologie di fringe benefit ammesse al regime fiscale e contributivo agevolato sono le somme erogate o rimborsate «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale».

Poiché la norma individua le «utenze domestiche», quelle per le quali è possibile da parte del datore di lavoro l’erogazione di somme o rimborsi per il relativo pagamento; e poiché il comma 3 dell’art. 51 del Tuir stabilisce che nei beni e servizi interessati sono «compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12», l’Agenzia delle entrate ritiene che le spese debbano riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno la residenza o il domicilio, a patto che ne sostengano effettivamente il relativo costo.

Sempre su indicazione dell’Agenzia delle entrate, inoltre, si può comprendere nel perimetro applicativo della norma agevolativa anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

In tal caso, resta fermo che il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione per le stesse spese (in quanto già oggetto di un rimborso, non possono più essere considerate effettivamente sostenute).

Servono le bollette (o un atto sostitutivo). Poiché l’agevolazione si riferisce espressamente a un determinato tipo di spesa, l’Ade ritiene necessario che il datore di lavoro, nel rispetto della privacy acquisisca e conservi, in caso di eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e l’inclusione nel limite di esenzione come fringe benefit.

La giustificazione di spesa può derivare anche da una o più fatture ed è valida anche se intestata a una persona diversa dal lavoratore, purché al coniuge o familiari indicati all’art. 12 del Tuir o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

Le somme erogate dal datore di lavoro (nel corso del 2022 o, al più, entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, se relative a consumi effettuati nell’anno 2022.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del dpr 445/2000, in cui il lavoratore attesta di avere la documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporta gli elementi per identificarle quali, ad esempio, numero e intestatario fattura (se non è il lavoratore, anche il rapporto intercorrente con quest’ultimo); tipo utenza; importo pagato; data; modalità di pagamento.

In caso di fatture relative a immobili locati al lavoratore, coniuge o familiari, le cui utenze sono intestate al locatore, occorre che dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico al locatario delle spese relative alle utenze.

E serve pure una dichiarazione. Per evitare che si possa fruire più volte del beneficio in relazione alle stesse spese, infine, l’Ade ritiene necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sempre ai sensi del dpr 445/ 2000, attestante la circostanza che le stesse fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro, ma anche presso altri. Tutta la documentazione indicata nella dichiarazione deve essere conservata dal lavoratore dichiarante in caso di controllo da parte del Fisco.

Bonus carburante.L’Agenzia delle entrate ha precisato che il tetto più alto (3000 euro) di esenzione dei benefit è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto al bonus carburante. Pertanto, è possibile non pagare tasse e contributi sia su un limite di 200 euro per uno o più buoni carburanti sia su 3000 euro per l’insieme di altri beni, compresi eventuali ulteriori buoni carburanti.

Anche per i 200 euro vale la regola che l’eventuale superamento del limite comporta la tassazione dell’intero buono. Se si utilizzano solo i buoni carburanti, il benefit può raggiungere i 3.200 euro.

Si ricorda che, secondo l’Ade (circolare 27/2022), il buono carburante può essere corrisposto dal datore di lavoro nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi, purché non in sostituzione di premi di risultato. In tale ultimo caso, invece, l’erogazione deve avvenire in «esecuzione di contratti aziendali o territoriali».

I buoni possono essere erogati per rifornimenti di carburante per auto-trazione: benzina, GPL, gasolio e metano. Attesa la ratio della norma (che è indennizzare i dipendenti dei maggiori costi per il caro carburanti), i buoni possono riguardare anche la ricarica di veicoli elettrici.

Due esempi. Nel caso in cui un lavoratore benefici, nell’anno 2022, di buoni carburante per 100 euro e altri benefit (diversi dai buoni carburante) per un valore di 300 euro, quest’ultima somma (poiché ha superato il limite di 258,23 euro) sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.

Al contrario, se il valore dei buoni carburante è di 250 euro e quello di altri benefit di 200 euro, l’intera somma di 450 euro non concorre a formare il reddito del lavoratore: l’eccedenza di 50 euro, relativa ai buoni benzina, infatti, confluisce nell’importo ancora capiente di altri benefit.

Sotto il profilo contabile, poiché l’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline comporta, in linea di principio, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate, l’Agenzia ha suggerito di tenerle conteggiate e monitorate in maniera distinta.
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