IL CASO

Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 347 – dicembre 2022 

Premessa
Per una delle varie ragioni che spingono un assicurato a cambiare impresa di assicurazione, un’azienda artigiana specializzata nell’installazione di impianti elettrici stipula con decorrenza 31.12.2021 una nuova polizza con la compagnia Beta. L’azienda artigiana era stata assicurata fino a tale data con l’impresa Alfa.

Il fatto
Nel corso del mese di settembre 2022 in una delle aziende in cui l’artigiano aveva installato un impianto elettrico scaturisce un incendio che danneggia oltre all’impianto installato anche parte del fabbricato di proprietà dell’impresa che gli aveva commissionato due anni prima (ottobre 2020) i lavori.

La colpa
Atteso che la valutazione delle cause e la quantificazione dei danni è ancora aperta, l’artigiano installatore è preoccupato dall’eventuale responsabilità che gli potrebbe derivare qualora il danno fosse stato causato da una sua negligente lavorazione.

Ti tengo indenne io
Il nuovo assicuratore Beta si è già premurato di tranquillizzare l’artigiano e gli ha evidenziato che anche nella nuova polizza, così come nella precedente, è ben presente la garanzia “Postuma per lavori di installazione di lavori rientranti nella disciplina del D.M. 37/2008”.

La garanzia
Esaminando però il testo contrattuale della garanzia, emerge un piccolo particolare che estrapoliamo nel riquadro. È di tutta evidenza che la sottolineatura vuole richiamare il fatto che la copertura è certamente operante, ma solo per lavori che sono stati realizzati dopo la data di decorrenza della presente polizza, ovvero dopo il 31.12.2021.

È altrettanto evidente che anche rivolgendosi al precedente assicuratore Alfa, si avrà un esito negativo, essendo la garanzia postuma prestata nella forma “claims made”, forma che come ben sappiamo non ammette in copertura i sinistri denunciati dopo la data di cessazione del contratto.

Il rischio
Il problema evidenziato da questo caso è molto sottovalutato. Il sinistro ha evidenziato come la classica polizza di responsabilità civile per attività di installazione di impianti operi certamente, in rispondenza del disposto del primo comma dell’articolo 1917 del codice civile, in forma loss occurrance, ovvero in conseguenza di fatti accaduti nel tempo dell’assicurazione, ma la garanzia presa in esame della copertura postuma, pur essendo presente all’interno del medesimo contratto, opera con la forma del cosiddetto regime claims made, ovvero con copertura che vale per sinistri denunciati nel tempo dell’assicurazione.

Questa diversa impostazione, se non compresa chiaramente da intermediario e assicurato, può dar luogo ad incomprensioni circa l’applicazione del termine di validità temporale della garanzia postuma. Il problema è trascurabile fintanto che l’assicurato conserva il contratto in essere con la medesima impresa di assicurazione.

La vigenza di polizza garantisce infatti che la denuncia del sinistro troverà la copertura assicurativa sempre operante, salvo eventuali altre limitazioni che alcune condizioni prevedono in merito al tempo massimo di copertura concesso dalla data di consegna dei lavori per riconoscere la risarcibilità del danno postumo.

Se però, come in questo caso, l’assicurato sostituisce il contratto con uno di diversa impresa di assicurazione, la formulazione claims made della garanzia postuma taglia di fatto dalla copertura ogni successiva richiesta di risarcimento presentata dopo il cambio di polizza per lavori già eseguiti e riferentesi ad una data precedente il cambio di impresa.

Che far e in questi casi?
La situazione è molto semplice, in quanto detto cambiamento “obbliga” l’assicurato, tramite il proprio intermediario, a recuperare anche nel nuovo contratto le situazioni che la forma claims made ha azzerato.

Si deve infatti convenire una soluzione assicurativa che per la garanzia postuma impegni l’impresa di assicurazione a garantire la copertura anche per fatti riferentesi a lavori realizzati prima della data di stipula del presente contratto, qualora la denuncia del sinistro avvenga in regime di validità della nuova polizza.
In ragione di questa mia affermazione ritengo doveroso riportare un estratto di idonea pattuizione contrattuale che vada a salvaguardare anche la copertura di lavori eseguiti prima della data della stipula della nuova polizza.

Premetto che il sottonotato estratto di condizione è addirittura abbondante rispetto al praticato di mercato, in quanto la copertura retroattiva è concessa senza alcuna delimitazione temporale.


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