GLI ASPETTI CONTABILI RELATIVI ALLA DEDUCIBILITÀ DI SOMME DOVUTE PER IL RISARCIMENTO DI DANNI
di Giovanni Valcarenghi; e Raffaele Pellino
Per i componenti di reddito derivanti da un accordo transattivo, deducibilità agganciata all’imputazione in bilancio. Stando all’articolo 109 del Tuir, infatti, gli elementi reddituali (positivi e negativi) sono imputati al periodo di imposta in cui si verificano le vicende gestionali dalle quali scaturiscono, anche se non si sono ancora verificati i conseguenti movimenti finanziari attivi e passivi. Pertanto, il componente positivo di reddito rilevato in bilancio a fronte del credito costituisce una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88, comma 1 del Tuir.

Come ribadito dalla giurisprudenza, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi costituisce sempre sopravvenienza attiva: questa, ad avviso della Cassazione (sentenza n. 16819/2007), si realizza in tutti i casi in cui, indipendentemente dal sopraggiungere di eventi imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata e assuma una connotazione attiva in bilancio. Rientrano tra le sopravvenienze attive anche le somme ricevute da una società a titolo di risarcimento in relazione alla perdita derivante dalla mancata vendita di un pacchetto azionario.

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