GIURISPRUDENZA

Autore: Laura Opilio e Giorgio Valentini
ASSINEWS 347 – dicembre 2022 

Il Codice della Navigazione, come noto, prevede sin dalla sua entrata in vigore la possibilità per il soggetto assicurato di godere del cosiddetto abbandono all’assicuratore, istituto particolare nel settore marittimo ed ispirato da esigenze di rapida definizione del rapporto assicurativo.

Da un punto di vista concreto, l’assicurato deve formalizzare una dichiarazione di abbandono (entro termini e con modalità ben precisi, così come individuati dall’art. 543 e seguenti del Codice della Navigazione), che rappresenta un atto unilaterale recettizio e che produce due effetti, il primo dei quali è di tipo obbligatorio e fa scattare l’esigibilità dell’indennità per perdita integrale per l’avveramento del rischio assicurato (invero, da dimostrare con particolare rigore, come si dirà in appresso).

Il secondo effetto ha natura reale e comporta il trasferimento dei beni abbandonati, che vengono così acquisiti a titolo derivativo dall’assicuratore. In realtà, l’assicuratore acquisisce tali beni a condizione risolutiva potestativa, essendogli concessa la possibilità di non profittare dell’abbandono.

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