LE FAQ DELLE ENTRATE SUL DL ANTI-FRODI. ASSEVERAZIONI, OK ANCHE AI PREZZI DI REGIONI E CCIAA
di Fabrizio G. Poggiani
Non sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta 2020, da presentare dopo il 12 novembre ed entro la fine del mese, contenenti i bonus diversi dal 110%. E’ possibile, inoltre, nelle more dell’adozione del provvedimento relativo ai valori dei beni, ai fini dell’asseverazione della congruità, fare riferimento ai prezziari individuati dal decreto requisiti del 6/08/2020 o da quelli rilevabili dalle regioni e dalle camere di commercio.Queste le due risposte di maggiore interesse che l’Agenzia delle entrate ha mantenuto sul proprio sito web (faq aggiornate al 22/11/2021) in tema di bonus edilizi, con particolare riferimento al superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 (si veda ItaliaOggi, 23/11/2021). Il nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020, introdotto dalla lett. b), co. 1 dell’art. 1 del dl 157/2021 (decreto Antifrode) prevede che il beneficiario delle detrazioni, che vuole optare per cessione del credito o sconto in fattura, ottenga il visto di conformità e l’asseverazione, a cura di un tecnico abilitato, della congruità delle spese sostenute ai sensi del comma 13-bis dell’art. 119 del dl 34/2020; pertanto, anche per i bonus ordinari si richiedono le due attestazioni, da parte di professionisti abilitati, sulla falsariga di quanto già avveniva nell’ambito del 110%.

La prima risposta valida, mantenuta sul sito nell’apposita sezione, interviene proprio sui contenuti del nuovo comma 1-ter citato e, nel rispetto della tutela del legittimo affidamento dei contribuenti, l’Agenzia ritiene che i fruitori dei bonus edilizi, che abbiano ricevuto le fatture da parte dei fornitori, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, mediante la sottoscrizione di un contratto tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante relativa annotazione sul documento, anteriormente al 12/11/2021 (data di entrata in vigore del dl 157/2021), anche se non hanno provveduto all’invio della comunicazione telematica dell’apposito modello alle Entrate, possono chiudere l’operazione senza richiedere l’apposizione del visto e senza l’ottenimento dell’asseverazione di congruità, anche in relazione al fatto che quelle già inoltrate fino all’11/11/2021, concernenti i bonus ordinari, non 110%, per le quali è stata rilasciata la ritenuta dall’agenzia, devono ritenersi validamente presentate, con relativo perfezionamento della cessione e/o sconto.Questa risposta, peraltro, risulta utile anche per chiarire un’altra situazione ovvero quella relativa alla necessità di apporre il visto di conformità anche per l’utilizzo diretto (in dichiarazione) delle detrazioni, come previsto dal novellato comma 11 dell’art. 119 del dl 34/2020. Infatti, posto che molti intermediari hanno già inoltrato alla detta data (12/11/2021) le dichiarazioni dei contribuenti, appare ora abbastanza chiaro che l’introdotto obbligo, di ottenere il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, non valga per quelle dichiarazioni contenenti i bonus ordinari riferibili alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020, da trasmettere entro la fine del mese; si dovrebbe scongiurare, inoltre, anche se allo stato attuale non è così chiaro, il visto sulla documentazione riferibile al 110% per le spese sostenute nel 2020.

La seconda risposta riguarda sempre l’attività di verifica delle spese sostenute per i vari interventi giacché l’Agenzia ha precisato che, nelle more dell’adozione del provvedimento del ministero della transizione ecologica, richiesto dal comma 13-bis, anche per i bonus ordinari, per espresso richiamo della lett. b) del nuovo comma 1-ter introdotto nell’art. 121 del dl 34/2020, resta valido il noto decreto requisiti del 6/8/2020 ma che, in attesa del nuovo provvedimento indicato, la congruità delle spese può essere attestata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Di fatto, stante la riapertura dell’agenzia all’invio del modello di comunicazione per la cessione e lo sconto, pare ora possibile cedere e/o ottenere lo sconto in fattura anche per i bonus ordinari, rilasciando il visto di conformità sul modello e ottenendo l’asseverazione di congruità delle spese da parte del tecnico, sebbene elaborata sulla base dei prezziari vigenti o delle altre fonti disponibili.

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