IL CHIARIMENTO FORNITO DALLA CASSAZIONE: IL RAPPORTO È CONTRATTUALE OLTRE CHE ASSOCIATIVO
di Dario Ferrara
La Srl non paga il compenso all’amministratore inadempiente. Nell’ambito del rapporto associativo che caratterizza la società a responsabilità limitata ce n’è un altro, di tipo contrattuale, che lega l’ente all’organo di gestione: la persona fisica è tenuta a esercitare le funzioni direttive secondo la legge e l’atto costitutivo e all’obbligo corrisponde il diritto a ottenere dalla compagine un compenso per l’attività svolta. Il rapporto sinallagmatico fra le parti fa in modo che, se l’amministratore non esegue esattamente la prestazione dovuta, la società non gli versa il compenso; anzi: può agire per il risarcimento del danno in caso di violazione della legge o dello statuto.

Se dunque l’amministratore ottiene l’ingiunzione per il pagamento del compenso, la Srl può paralizzarne la pretesa eccependo l’inadempimento senza aver proposto l’azione di responsabilità ex articolo 2476, comma primo, c.c.

È quanto emerge dall’ordinanza 29252/21, pubblicata il 20 ottobre dalla prima sezione civile della Cassazione.

Nesso tipico. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso della Srl.

Sono smentite le pronunce emesse da Tribunale e Corte d’appello laddove confermano il provvedimento monitorio per 36 mila euro a titolo di compenso dell’ex amministratore unico, anche se in una causa parallela è accertato un ammanco di cassa per circa 25 mila euro addebitabile al manager.

Il tutto sul rilievo che l’amministratore vanterebbe un diritto soggettivo perfetto al compenso a carico dell’ente, a meno che non si accerti una sua responsabilità per danni.

In dottrina si fronteggiano la teoria contrattualistica e quella organica o unilateralistica: secondo la prima il conferimento all’amministratore del potere rappresentativo della società deriva non dalla legge o dallostatuto, ma dal regolamento negoziale tra i due soggetti che costituiscono autonomi centri di interessi, talvolta contrapposti; in base alla seconda, invece, l’immedesimazione dell’organo nellapersona giuridica esclude la configurabilità di un rapporto negoziale intersoggettivo, fonte di reciproci diritti e obblighi.

L’errore in cui cade il giudice del gravame è proprio confermare la pronuncia di primo grado laddove ha escluso l’inversione dell’onere probatorio che deriva dalla tesi contrattualistica a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla società debitrice sul diritto al compenso e in definitiva ha negato l’operatività delle eccezioni, sia ex articolo 1460 c.c. sia ai sensi dell’articolo 1218 c.c., che bloccano la pretesa creditoria dal momento che manca un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore.

Il tutto sul rilievo che fra l’amministratore e la società sussiste un rapporto di immedesimazione organica, e non già contrattuale, e che non è emersa l’esistenza di unrapporto parallelo tra la persona fisica e la Srl che si possa qualificare come prestazione di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Responsabilità del debitore. Deve invece ritenersi che nel giudizio di opposizione all’ingiunzione la società ben possa far valere in via di eccezione riconvenzionale ex articoli 1218 e 1460 c.c. l’inadempimento o il non corretto adempimento degli obblighi assunti dall’amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo: la relativa violazione integra la responsabilità di tipo contrattuale ex articolo 2476, primo comma, c.c.

Non viene in rilievo, infatti, il rapporto societario d’immedesimazione organica fra amministratore e società che rileva invece verso l’esterno: pesa invece il nesso tipico del rapporto contrattuale che intercorre fra il corretto svolgimento dell’attività di gestione dell’impresa e la maturazione del compenso in capo all’amministratore.

Il diritto al compenso dell’amministratore sorge autonomamente nell’ambito del rapporto di immedesimazione organica: la relazione è di tipo contrattuale con il diritto al compenso che corrisponde all’obbligo di rispettare i doveri imposti dalla legge e dal contratto sociale (statuto e atto costitutivo).

Dalla natura corrispettiva non può non discendere l’applicazione delle regole dettate dal codice civile in punto di responsabilità del debitore. E ciò che può farsi valere in via di azione non può non farsi valere anche in via di eccezione perché nel più sta sempre il meno («plus semper in se continet quod est minus»): è dunque pienamente legittima un’eccezione riconvenzionale che faccia valere la dedotta responsabilità dell’amministratore nei limiti della pretesa creditoria ex adverso azionata.

Approdo importante. La decisione è frutto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui deve essere attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società che riguarda le somme dovute dall’ente in relazione all’attività esercitata dalla persona fisica.

Ciò perché la formulazione dell’articolo 3, secondo comma lettera a), del decreto legislativo 168/03, fa riferimento «alle cause e ai procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario»: si presta dunque a ricomprendere tutte le liti che vedono coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardinol’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che vanno riconosciuti a titolo di compenso sulla base dell’eventuale contratto stipulato con la società.

Di più: le controversie tra amministratori e società, anche se attinenti al mero profilo «interno» dell’attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, ad esempio quello al compenso, sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.

Si tratta di un approdo importante, spiegano gli Ermellini: viene in rilievo una dicotomia tra i poteri e le funzionidell’amministratore, che discendono direttamente dalla legge e dal contratto sociale da un lato e gli eventuali diritti connessi allo svolgimento dell’attività gestoria, con le correlate responsabilità dall’altro; una dicotomia che, a ben vedere, rappresenta un ulteriore sviluppo logico della possibilità che nei rapporti interni tra società e amministratori si ingeneri «una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro»: si configura, dunque, la dualità di posizioni tipica deicontratti sinallagmatici, che si ritrova in effetti in numerose norme dello stesso titolo quinto del libro quinto del codice civile, nelle quali le posizioni soggettive dell’amministratore e della società risultano chiaramente contrapposte.

Qualche esempio? L’articolo 2475 ter c.c. in tema di conflitto di interessi, l’articolo 2476 in tema di responsabilità degli amministratori verso la società, gli articoli 2485 e 2486 in tema di responsabilità degli amministratori per i danni subiti dalla società al verificarsi di una causa di scioglimento.

Fra i diritti emerge quello al compenso che agli amministratori per la gestione dell’impresa, la quale nelle Srl è affidata a uno o più soci, salvo diversa disposizione dell’atto costituivo, e deve essere svolta «nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma», attraversoil compimento delle «operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale» (articolo 2475, comma 1, c.c., come novellato dall’articolo 377 del decreto legislativo 14/2019, il codice della crisi d’impresa, a decorrere dal 16 marzo 2019).

Va ricordato, infine, che il legislatore della riformasocietaria del 2003 ha soppresso il rinvio all’articolo 2389 c.c. contenuto nell’originario articolo 2487, comma secondo, c.c., senza introdurre una disciplina specifica sul compenso degli amministratori in altro luogo: né nell’articolo 2475 c.c., sull’amministrazione della società, né nell’articolo 2479 c.c., sulla competenza dei soci alla nomina degli amministratori.
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