Debora Alberici
I professionisti dello studio associato non sono tenuti a versare il premio Inail. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33203 del 10 novembre 2021, ha respinto il ricorso dell’istituto. L’Inail ha presentato ricorso al Palazzaccio insistendo sull’esistenza dell’obbligo assicurativo. La sezione lavoro ha respinto la tesi avanzata dalla difesa che aveva tentato un paragone con un normale assetto societario. Alle obiezioni del legale gli Ermellini hanno risposto che in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo degli artt. 1, 4 e 9, T.u. n. 1124 del 1965, ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali.
Inutile per la difesa aver citato due sentenze della Cassazione, la 13278 del 2007 e la 12095 del 2006, che — sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina dell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — hanno rispettivamente ritenuto assoggettabili all’assicurazione i coniugi che hanno la gestione comune dell’azienda coniugale, ai sensi dell’art. 177, lett. d), c.c., quando svolgano una delle attività rischiose indicate nell’art. 1, T.U. n. 1124/1965, e i soci di cooperativa avente ad oggetto l’attività di addestramento fisico. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza 25 del 2016, aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, n. 7, T.U. n. 1124/1965.
Debora Alberici
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