La Corte di Cassazione, con l’ordinanza nr 29987 depositata il 25 ottobre, ha stabilito che la rivalsa corrisposta dagli agenti di assicurazione è deducibile in quote pari a un diciottesimo del valore corrisposto

Il fatto

I soci di un’agenzia di assicurazione (in forma di società in nome collettivo) impugnano gli avvisi di accertamento che, per il periodo d’imposta 2007, riprendevano a tassazione costi indeducibili, ai fini IRAP (nei confronti della società) e IRPEF (nei confronti dei soci, ai quali il reddito della società era stato imputato per trasparenza).

La Commissione tributaria provinciale di Torino, in parziale accoglimento dei ricorsi, annulla gli avvisi limitatamente al recupero di alcuni costi vari ma rigetta la domanda con riferimento al costo “spesato” per l’intero corrispettivo (euro 51.741,00) pagato dalla società contribuente, quale agenzia subentrante, a titolo di rivalsa dell’indennità riconosciuta dalla preponente X Assicurazioni Spa all’agente cessato.

La decisione della CTR del Piemonte

la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l’accertamento relativo alla rivalsa, e per il resto conferma la decisione di primo grado. La Commissione regionale infatti non condivide la tesi dell’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) secondo cui quel costo, in quanto equiparabile all’avviamento, sarebbe deducibile in quote annuali, ed aderisce invece alla ricostruzione dei contribuenti/appellanti, in base alla quale la rivalsa sarebbe interamente deducibile nell’esercizio nel quale è stata iscritta a conto economico ed effettivamente sostenuta, trattandosi di una spesa avente funzione meramente previdenziale e risarcitoria.

L’Agenzia ricorre in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma.

La decisione della Cassazione: la rivalsa come avviamento

rivalsa

La Suprema Corte ha ricordato che in passato (Cass., Sez. 2, 23/07/2007, n. 16193) una decisione aveva chiarito che la rivalsa che il preponente ha diritto di esercitare nei confronti dell’agente subentrante, a titolo di rimborso dell’indennità versata all’agente cessato a compensazione del perduto avviamento, deve essere determinata avendo riguardo al parametro preponderante, seppur non esclusivo, del valore economico del portafoglio attribuito all’agente subentrante. In altri termini, è stata riconosciuta (da Cass. n. 16193/2007, in motivazione) una stretta correlazione tra tale indennità e il valore economico del portafoglio attribuito all’agente subentrante, e ciò spiega perché il pagamento della rivalsa dell’indennità corrisposta dall’impresa preponente all’agente cessato sia posto a carico dell’agente subentrante, che trae immediata utilità dall’avviamento (cioè dal “portafoglio clienti”) del predecessore.

Le quote di avviamento sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore iscritto nell’attivo del bilancio (articolo 103 del Tuir).

La Cassazione ha precisato che la circolare 35/11 delle Entrate richiamata anche dalla Ctr, non è pertinente, poiché non affronta il tema del trattamento della rivalsa, ma si limita ad affermare che tale somma ha natura patrimoniale e non deve transitare dal conto economico. Per tali ragioni è stato accolto il ricorso.

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