IL CONSIGLIO DI STATO PONE FINE A UNA COMPLESSA VICENDA RIGUARDANTE UN CONTRATTO DI APPALTO
di Alberto Grifone
Nel settore del diritto amministrativo la lesione della «chance» può essere invocata per riconoscere uno sbocco di tutela a quelle aspettative andate «irrimediabilmente» deluse a seguito dell’illegittimo espletamento di un procedimento da parte della amministrazione. Deve quindi essere accantonato il criterio «probabilistico» (ovvero la probabilità concreta di aggiudicarsi la gara) a favore di quello «possibilistico» (ovvero la mera possibilità di aggiudicazione). La chance, dunque, prospetta un’ipotesi di danno solo «ipotetico», in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno effettivamente verificato. Al fine però di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell’ingiustizia patita, la «chance» perduta sia seria e di una certa rilevanza. E a tal fine va verificato con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto.

E’ questo il principio sancito dal Consiglio di stato con sentenza della VI sezione, n. 6268 del 13 settembre 2021, che pone fine a una complessa vicenda che riguardava il contratto di appalto di servizio pubblico di autotrasporto per il territorio della provincia autonoma di Bolzano. Contratto che era stata rinnovato negli anni, con proroga in favore di due operatori, sin dagli anni ’60. Da qui l’azione per vedersi riconosciuta la configurabilità del danno per perdita di «chance» da parte di un soggetto terzo che lamenta la illegittimità della proroga di una concessione.
CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante

Hai dimenticato la Password?
Registrati

Fonte:
logoitalia oggi7