L’ESODO AGEVOLATO, CHE PUNTA A TRAINARE LA CRESCITA DELLE IMPRESE, È ATTIVABILE FINO AL 2023
di Carla De Lellis
Il miglior pre-pensionamento lo offre l’azienda: «quota 82», cioè con 62 anni d’età e almeno 20 di contributi. «Quota 82» è attivabile con il «contratto di espansione», esteso nei prossimi due anni (2022 e 2023) alle piccole aziende, a quelle con almeno 50 dipendenti (fino a fine anno il limite è 100 dipendenti e fino al 25 maggio è stato di mille). A prevederlo è la Manovra 2022, approvata la scorsa settimana dal consiglio dei ministri.

Con il «contratto di espansione» il datore di lavoro è autorizzato a mettere a riposo (cioè licenziare) i dipendenti più vicini alla pensione, cioè con uno scivolo fino a cinque anni. Tra le altre misure di prepensionamento, la Manovra 2022 proroga di un anno ape sociale e opzione donna e introduce, per l’anno 2022, «quota 102».

Pre-pensionamento «quota 82» (contratto di espansione). Il contratto di espansione non è una misura destinata al pre-pensionamento dei lavoratori, ma alla crescita e alla competitività delle imprese, rendendo così obbligatoria la previsione di una programmazione di ripresa delle attività, mediante un più razionale impiego di tutte le risorse disponibili.

In pratica, previa stipulazione di un accordo con il ministero del lavoro e sindacati (anche Rsa o Rsu) e in cambio di nuove assunzioni, attraverso il «contratto di espansione» l’azienda accede ad alcune misure di contenimento del costo del lavoro. Due, in sostanza: a) il «pre-pensionamento» (o «esodo agevolato» o «scivolo pensionistico»); b) la riduzione d’orario di lavoro con riconoscimento della Cigs in deroga alle ordinarie regole (quindi «Cigsd»), che per un periodo massimo di 18 mesi, anche se non continuativi.

In merito agli aspetti specifici del pre-pensionamento, il relativo accordo con i lavoratori si chiama, tecnicamente, «accordo di mobilità non oppositiva»: raggiunto in sede governativa, dà esplicito consenso all’uscita anticipata dei lavoratori.

L’accordo consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro (licenziando), riconoscendo ai lavoratori un’indennità mensile, eventualmente comprensiva di Naspi, commisurata alla pensione lorda maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro (calcolata dall’Inps).

Possono avvalersi dell’uscita dal lavoro anticipata i lavoratori che: si trovino a non più di cinque anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia (67 anni anche nell’anno 2022); abbiano maturato il requisito minimo contributivo (almeno 20 anni); si trovino a non più di cinque anni dal conseguimento della pensione anticipata.

A conti fatti, possono avvalersi dell’opportunità di pre-pensionamento i dipendenti: con almeno 62 anni d’età e almeno 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia); con almeno 36 anni e 10 mesi di contributi (se uomini) ovvero 35 anni e 10 mesi (se donne), a prescindere dall’età (pensione anticipata).

Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto a versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel calcolo dei cinque anni, nel caso di pensione anticipata, va calcolata anche la finestra di tre mesi.

Quota 102. La cosiddetta «quota 100» chiuderà i battenti a fine anno (si veda la tabella). In sostituzione ci sarà la possibilità di accedere alla pensione anticipata a 64 anni d’età con almeno 38 di contributi. La nuova facoltà è limitata a un solo anno: il 2022 (significa che età e contributi vanno entrambi maturati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022, tuttavia, potrà essere esercitato anche negli anni successivi.

Proroga Ape sociale. Come ormai accade da anni, l’Ape sociale non chiuderà i battenti neppure il 31 dicembre 2021. Per un anno ancora, cioè a favore di chi compia, nel corso del prossimo 2022, 63 anni e versi in situazione di disagio economico, ci sarà la possibilità di ricevere, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni anche nell’anno 2022), l’erogazione di un sussidio mensile d’importo massimo di 1.500 euro lordi a carico dello stato.

Opzione donna. La misura è a favore delle sole lavoratrici. Con l’approvazione della legge bilancio 2022 potranno incrociare le braccia le lavoratrici, pubbliche e private, dipendenti o autonome, se entro il 31 dicembre 2021 hanno compiuto 60 anni d’età (61 se autonome) e almeno 35 anni di contributi.

Riceveranno la pensione calcolata con il sistema contributivo dopo una «finestra» di 12 (lavoratrici dipendenti) ovvero 18 mesi (lavoratrici autonome). Il personale delle scuole potrà fare domanda entro il 28 febbraio 2022.

Fondo imprese in crisi. La norma istituisce uno specifico fondo (con 200 mln di euro per ogni anno dal 2022 al 2024) al fine di favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori con 62 anni d’età dipendenti di piccole e medie imprese in crisi. La disciplina sarà scritta in un futuro decreto interministeriale.
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