Quali sono i nuovi obblighi informativi che intermediari e imprese devono applicare nella distribuzione di polizze collettive?

A cura di Enzo Furgiuele

obblighi informativi

Tra le regole introdotte recentemente dall’Ivass troviamo i nuovi obblighi informativi che intermediari e imprese devono applicare nella distribuzione di polizze collettive

Si tratta di novità che probabilmente sono per ora rimaste in secondo piano, poco conosciute e forse ancor meno applicate.

Cosa sono le polizze collettive

Le polizze collettive sono molto diffuse nel nostro mercato: presentano un vantaggio importante: a fronte di un’unica contraenza c’è una pluralità di assicurati che fruiscono delle medesime garanzie contrattuali.

Il contratto collettivo è utilizzato soprattutto da aziende e associazioni.

In particolare le imprese stipulano polizze collettive per assicurare i propri dipendenti, e in molti casi ciò avviene per ottemperare ad obblighi del contratto nazionale di lavoro, come nel caso dei dirigenti, che fruiscono di coperture assicurative attraverso contratti stipulati dal datore di lavoro.

Gli obblighi informativi introdotti dall’Ivass

L’Ivass, nel focalizzare questa situazione di mercato, ha introdotto una normativa finalizzata ad una maggiore tutela degli assicurati, realizzata attraverso obblighi informativi più estesi e definiti in funzione del ruolo che l’assicurato ricopre all’interno del contratto collettivo.

Occorre infatti distinguere se l’assicurato fruisce gratuitamente delle garanzie di polizza oppure se paga il premio relativo alla sua copertura assicurativa.

Nel secondo caso, se cioè l’assicurato paga il premio in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nei suoi confronti devono essere rispettati tutti gli obblighi informativi già previsti per i contraenti di polizze individuali. In questo caso l’assicurato assume la qualifica di ADERENTE.

Un soggetto può far valere i suoi diritti solo se li conosce.

Di conseguenza l’intermediario, come viene precisato nel Regolamento Ivass 40/2018, deve consegnare o trasmettere l’informativa precontrattuale e contrattuale non solo al contraente, ma anche all’aderente, che può vantare il suo diritto all’informazione proprio in relazione al fatto che paga il premio, anche se solo parzialmente.

Se l’intermediario non conosce l‘aderente o è impossibilitato a consegnargli direttamente l’informativa, può provvedere “anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato di quest’ultimo di cui è responsabile”

La nuova norma enuncia, in estrema sintesi:

  • L’obbligo di informativa precontrattuale e contrattuale all’assicurato – aderente
  • Questo obbligo può essere assolto anche per il tramite del contraente
  • La responsabilità di tale adempimento ricade comunque sull’intermediario che ha il dovere di vigilanza sull’operato del contraente

Gli adempimenti a carico dell’intermediario non si limitano alla sola informativa precontrattuale e contrattuale: è necessario che venga anche valutata da parte dell’intermediario la coerenza del contratto in relazione alle esigenze e alle richieste dell’aderente.

Alla luce della nuova normativa tutti i contratti collettivi del mercato verranno gradualmente adeguati per rispettare gli obblighi di informazione al cliente, in questo caso rappresentato dalla nuova figura dell’aderente come individuata e definita dall’Ivass.

© Riproduzione riservata