IL DECRETO ANTIFRODI PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE. PRONTO IL TRAVASO NELLA MANOVRA
di Fabrizio G. Poggiani
Arriva l’asseverazione dei tecnici sulla congruità delle spese sostenute per tutti i bonus edili. È questa la novità del testo del decreto legge antifrodi approvato in consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale con il numero 157. Il testo potrebbe confluire come maxi emendamento al legge di bilamcio (si veda altro articolo a pagina 28). Il provvedimento potenzia l’attività di accertamento e di recupero delle detrazioni per gli interventi edilizi e delle cessioni dei relativi crediti. Introdotta l’estensione del visto di conformità anche ai bonus ordinari, rafforzamento dei controlli preventivi propedeutici alla cessione della detrazione con verifiche anche antiriciclaggio. (si veda ItaliaOggi, 11/11/2021). Con la finalità di tamponare comportamenti non idonei e, soprattutto, fraudolenti, si interviene sia sull’art. 119 che sull’art. 121 del dl 34/2020, introducendo l’ulteriore articolo 122-bis all’interno del medesimo dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020. L’obbligo di visto di conformità viene esteso, innanzitutto, alle ipotesi di utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, se si tratta di detrazione maggiorata del 110% (superbonus), con la sola esclusione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata dal contribuente o tramite sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, giacché, in tal caso, è l’Agenzia delle entrate che esegue i controlli preventivi sulla medesima dichiarazione. Il visto di conformità, attualmente richiesto esclusivamente nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito d’imposta o per l’ottenimento dello sconto sul corrispettivo della detrazione maggiorata del 110%, viene esteso anche nel caso in cui l’opzione in commento riguardi i bonus edilizi ordinari (ristrutturazione, risparmio energetico, bonus facciate, impianti fotovoltaici e quant’altro). Con il nuovo art. 122-bis, inserito nel corpo del dl 34/2020, si dispone la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di sospendere, fino a trenta giorni gli effetti (quindi il perfezionamento della cessione) delle comunicazioni per le opzioni e delle cessioni successive alla prima che, discrezionalmente per le Entrate, presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti (coerenza e regolarità dei dati, dati afferenti i crediti oggetto di cessione, analoghe cessioni effettuate in precedenza da soggetti indicati nelle comunicazioni).

In presenza di concorso alla violazione, allo stato attuale, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi , provvedimento n. 283847/2020 § 7.1; i fornitori e i cessionari, inoltre, rispondono per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Il decreto richiede ai professionisti, che intervengono nelle operazioni aventi a oggetto la cessione dei crediti e che trasmettono le comunicazioni per l’opzione, una maggiore attività, ove ricorrano i presupposti per la normativa antiriciclaggio, con riferimento alla eventuale natura fittizia dei crediti, alla presenza di cessionari che pagano il prezzo con utilizzo di capitali provenienti da fonti illecite o che esercitano una attività abusiva di natura finanziaria (UIF – comunicazione 19 del 2021).

Sul controllo, fermo restando l’applicabilità delle disposizioni specifiche introdotte dalla relativa normativa, amplia l’ambito applicativo prevedendo la possibilità di esercitare i poteri prescritti in materia di imposizione diretta e Iva, anche per la fase di recupero dell’indebito, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973 e dagli articoli 51 e seguenti del dpr 633/1972, nonché ai sensi dei commi 421 e 422 del comma 1 della legge 311/2004, con recupero dell’indebito entro il 31/12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione e con estensione al 31/12 dell’ottavo anno successivo se trattasi di crediti inesistenti o di indebite compensazioni.
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